Il tradimento all'epoca dei social network
La Corte di Cassazione precisa che per esserci tradimento ed addebitabilità della separazione non è necessario il rapporto fisico.
La Cassazione ha statuito che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione non solo quando si sostanzi in un tradimento ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
La Suprema Corte, chiamata a valutare la condotta di una moglie scoperta ad intrattenere una relazione amorosa platonica con un uomo, coltivata via internet e contatti telefonici, ma priva di alcun incontro personale e carnale, nella Sentenza n. 8929/2013, ha affermato che il rapporto virtuale costituisce causa di addebito qualora: la condotta del coniuge infedele sia tale da ingenerare nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto di tradimento; il comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell'altrui onore e dignità; dalla condotta dell'infedele sia derivato un pregiudizio per la dignità personale dell'altro coniuge, attesa la sensibilità del tradito e dell'ambiente in cui vive.
Oggi, infatti, nell'epoca di internet e dei social network, si moltiplicano le condotte dei cosiddetti "tradimenti virtuali", spesso platonici, ossia un adulterio limitato a contatti telefonici o via internet con persone spesso residenti a grandi distanza.
Un simile comportamento, infatti, darebbe adito all'apparenza di una sistematica violazione del dovere di fedeltà, con un sospetto fondato su elementi oggettivi.
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