Infortunio in itinere anche in bicicletta.
Commento alla recente pronuncia di Cassazione sul riconoscimento dell'infortunio in itinere anche con la bicicletta.
Appare giusto commentare, tra le diverse, importanti pronunce recenti, anche Cass.Civ. Sez. Lavoro, sentenza 31.08.2018 n. 21516, con la quale i Giudici di Legittimità hanno ritenuto che l'infortunio in itinere sia coperto anche se il lavoratore va al proprio lavoro in bici.
Vediamo dunque la ratio di tale pronuncia, alla luce delle norme.
Com'è noto, la materia è disciplinata dal Testo Unico 1124/1965 che, all'articolo 210 ultimo comma, nel testo integrato dall'articolo 12 del Dlgs 38/2000 stabilisce che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato".
Quanto al mezzo di locomozione per il quale c'è stata controversia giuridica, si è rilevato, nel corso degli anni, un rilevante dibattito giurisprudenziale.
La stessa Corte d'Appello che aveva rigettato il ricorso del lavoratore, infatti, aveva perlopiù motivato dal fatto che "era da escludersi la necessità dell'uso del mezzo privato in questione ai sensi della normativa sopra indicata, non rivestendo peraltro tale attività uno spessore sociale utile tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività".
Orbene, tali orientamenti devono essere raffrontati non solo con l'orientamento secondo il quale la bicicletta può integrare la fattispecie normativa secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, ma anche con una recente legge, la n. 221/2015, che ha introdotto disposizioni volte a promuovere misure dirette ad una maggiore sostenibilità ambientale.
Si tratta, soprattutto con riferimento a quest'ultimo caso, di una motivazione che, tenendo conto dei criteri ermeneutici tradizionali, introduce pertanto una nuova fattispecie, quella relativa alla sostenibilità ambientale.
Perlopiù, però, si deve ritenere che, qualsiasi sia il mezzo in questione, la disposizione di cui al Dlgs 38/2000 che ha modificato il TU, detta criteri molto chiari.
Pertanto poco si comprenderebbe per quale motivo, un mezzo debba essere escluso a vantaggio anche dei mezzi pubblici o di altro, ritenuto anche che la normativa antinfortuni, ormai risalente al 1965 deve giocoforza tenere conto anche dell'evoluzione dei tempi e delle interpretazioni.
Quindi sostanzialmente condivisibile la pronuncia, sia pure anche sotto l'aspetto "ecologista", ma purchè, ad avviso di chi scrive, si tenga nel dovuto conto quanto stabilito dalla recente riforma 2000.