Separazione: il genitore collocatario può traslocare con i figli?
Sia in caso di affido condiviso che di quello esclusivo è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore.
Cosa rischia il genitore collocatario che decide di cambiare la residenza con i figli, senza il beneplacito dell'altro genitore?
Dopo la separazione o il divorzio, il genitore a cui sono affidati i figli può decidere di cambiare residenza? Il secondo comma dell'articolo dell'articolo 337 sexies del Codice Civile sancisce che:
«In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
Oltre all'obbligo di comunicazione, il soggetto che vuole trasferirsi deve ricordare che esistono dei limiti alla libertà di cambiare residenza se si tratta del genitore collocatario dei figli. Nonostante i cittadini abbiano il diritto di libera circolazione e di scelta del luogo di residenza, in questo caso, in nome del principio della bigenitorialità, il genitore non può trasferirsi con i figli senza il consenso dell'altro genitore.
Così come sottolineato dal decreto del Tribunale di Bari, del 10/03/09, infatti, è "dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall'altra figura genitoriale: quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile, consapevole dell'insostituibile importanza della presenza dell'altro genitore nella vita del figlio, deve saper mettere da parte le rivendicazioni e conservarne l'immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne. L'attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato non a parole, ma in termini concreti".
Sia in caso di affido condiviso che di quello esclusivo, dunque, è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore. Se quest'ultimo non è d'accordo, il genitore collocatario potrà richiedere al giudice di ottenere la modifica delle condizioni di separazione per poter cambiare di residenza e, di conseguenza, la "rilocazione" del minore. Anche l'altro genitore può rivolgersi al giudice per impedire il trasferimento. Dopo aver ascoltato i genitori e il minore, il giudice prenderà una decisione in merito.
Trasferimento senza autorizzazione: le conseguenze
Se il genitore collocatario decide di cambiare la residenza senza l'autorizzazione dell'altro, potrebbe incorrere in conseguenze civili e penali. A livello civile, si rischia l'inadempimento delle condizioni della separazione o del divorzio. Secondo l'articolo 709-ter del codice di procedura civile ciò può causare i seguenti effetti:
- ammonire il genitore inadempiente;
- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
- in alcuni casi, inoltre, il giudice può decidere di cambiare le condizioni della separazione, ad esempio affidando i figli all'altro genitore.
A livello penale, invece, il genitore collocatario che si trasferisce con i figli senza autorizzazione rischia di incorrere nel reato di sottrazione di minore, così come previsto dagli articoli 573 e 574 del codice penale.
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