Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli
Le spese straordinarie vengono distinte dalle ordinarie in ordine all'imprevedibilità ed eccezionalità delle prime, tali da "esulare dal regime ordinario di vita" dei figli.
Il contributo di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario in sede di separazione e divorzio, si compone generalmente di un importo fisso periodico ("assegno mensile") e di un importo variabile, rappresentato da una percentuale di partecipazione alle cd. "spese straordinarie".
Mediante il versamento dell'assegno ordinario mensile, il genitore non collocatario partecipa al soddisfacimento di molteplici esigenze dei figli quali quelle alimentari, abitative, scolastiche, sportive, sanitarie e sociali, fino all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a ogni necessità di cura ed educazione (ex multis Cass. civ. n. 21273/2013, n. 11772/2010, n. 4203/2006). Per quanto concerne la qualificazione delle spese straordinarie, mancando una norma che le delinei specificatamente, rilevano i molteplici orientamenti giurisprudenziali oltre che dottrinali.
Le spese straordinarie vengono distinte dalle ordinarie in ordine all'imprevedibilità ed eccezionalità delle prime, tali da "esulare dal regime ordinario di vita" dei figli. La Cassazione ha recentemente ricordato l'illegittimità dell'inclusione di tali spese in via forfettaria nell'assegno mensile di mantenimento (Cass. civ. n. 18869/2014). Sia che si tratti di spesa ordinaria, sia che si tratti di spesa straordinaria, i criteri di quantificazione dell'assegno, che andranno poi a incidere sulla differenziazione tra le due tipologie di spesa, sono quelli attualmente indicati dal comma 4, dell'art.337 ter c.c.(D.Lgs. n. 154/2013). Tali criteri sono le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita passato, i tempi di permanenza presso i genitori, le risorse economiche a disposizione di ciascun genitore e, infine, la valenza economica dei compiti domestici e di cura.
Protocollo di Bergamo
Il Protocollo di Bergamo dispone l'obbligo per ciascun genitore di concorrere al 50% nelle spese «non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole» secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale; d) ticket sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale; d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia ( baby sitter ); c) viaggi e vacanze.