Non può essere revocato il consenso del coniuge alla separazione se il Tribunale ha già omologato l'accordo.
Il Tribunale di Milano con il provvedimento del 20 febbraio 2014 ha nuovamente confermato che non può essere revocato il consenso da parte di uno dei coniugi all’accordo di separazione.
Cosa è successo nel caso concreto? In pratica due coniugi sottoscrivevano un verbale di separazione personale consensuale, a seguito di un ricorso congiunto. Qualche settimana dopo il marito scopriva dei gravi fatti, avvenuti prima della separazione, che la moglie aveva nascosto.
In particolare il marito scopriva la violazione dei doveri coniugali (fedeltà) da parte della moglie prima della firma dell'accordo consensuale. Il marito non era più disposto a separarsi alle condizioni già concordate e quindi depositava un´istanza di revoca del consenso prestato.
Purtroppo però il giudice, senza entrare nel merito dei motivi di tale decisione, dichiarava inammissibile tale istanza in quanto depositata solo dopo l´omologa del Tribunale.
Nell'istanza si era fatto presente che:
a) il ricorso nulla conteneva circa il regime di affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della casa coniugale e gestione (anche minima) dei figli;b) il verbale nulla conteneva circa il regime di affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della casa coniugale e gestione (anche minima) dei figli minori.
Pertanto, per scongiurare un successivo procedimento ex art. 742 cpc (revocabilità dei provvedimenti), si chiedeva che l'intestato Tribunale, non omologasse la separazione di cui sopra, anche in conformità al principio generale dell'economia dei giudizi.
Si fa presente che esiste anche un precedente conforme dello stesso Tribunale. Preme tuttavia rilevare come il decreto di questo caso precedente riguardi una fattispecie diversa da quella di cui sopra ed è basato su presupposti differenti.
Infatti, in quel caso veniva richiesto, ai sensi dell'art. 742 cpc, l'emissione di un provvedimento di revoca del decreto di omologazione, in quanto il decreto di omologa era, nel frattempo, già stato emesso, cosa, invece, non ancora avvenuta nel casode quo.
Inoltre, sempre in quel caso precedente, l'istante aveva lasciato intendere di non aver, in precedenza, ben riflettuto sul contenuto ed effetti dell'accordo e le perplessità della stessa, subentrate a distanza di oltre cinque mesi dalla sottoscrizione e dal deposito del ricorso introduttivo, apparivano del tutto soggettive ed affatto riferibili a circostanze in precedenza ignote, non considerate o non suscettibili di tempestiva considerazione