Padre assente: risarcimento per la figlia

Il Tribunale ha confermato la presenza dei danni non patrimoniali in quanto il padre avrebbe violato i diritti fondamentali della figlia.

8 NOV 2017 · Tempo di lettura: min.
Padre assente: risarcimento per la figlia

Una sentenza del Tribunale di Roma condanna un uomo al risarcimento danni per essere stato assente nella vita di sua figlia.

Diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli sono stabiliti concretamente dalla legislazione italiana. Cosa succede se un padre è assente nella vita di sua figlia, non compiendo i suoi doveri di genitore? Può rischiare di essere sanzionato e di dover pagare un risarcimento per danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.). Una sentenza del Tribunale di Roma, prima sezione civile, conferma questo orientamento attraverso la sentenza del 19 maggio 2017.

Il caso

La vicenda di cui si è occupato il Tribunale di Roma riguardava una figlia nata in seguito alla relazione fra sua madre e un uomo. La ragazza era riuscita a conoscere suo padre solo dopo la morte della madre avvenuta quando la bambina aveva 12 anni. Tuttavia l'uomo, pur essendosi presentato come suo padre, non aveva compiuto i suoi doveri nei confronti di sua figlia, mantenendo solo contatti piuttosto sporadici o arrivando al punto di chiedere di non contattarlo. Per questo la ragazza si è rivolta ai giudici, per richiedere non solo la prova del legame biologico ma anche per ricevere un risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali e l'acquisizione del cognome paterno.

La C.T.U. parziale durante il processo aveva confermato il legame di filiazione. In caso di esito positivo, l'uomo aveva confermato che avrebbe accettato l'aggiunta del cognome paterno pur opponendosi al risarcimento danni. Si è difeso affermando di non essere a conoscenza dell'esistenza della figlia in quanto non avrebbe mantenuto una relazione duratura ma solo saltuaria con la madre. Nonostante ciò, le testimonianze presentate durante il processo hanno dimostrato che l'uomo era a conoscenza del legame già diversi anni prima, in quanto si era recato più volte a visitare la bambina.

Per i giudici queste testimonianze sono state sufficienti per accogliere la domanda della figlia e condannare il padre.

Secondo il Tribunale di Roma "l'obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare la prole discende dal fatto stesso della procreazione ed è giuridicamente cristallizzato nell'art. 30 della Costituzione e nel codice civile, che nel testo vigente all'epoca dei fatti prevedeva all'art. 147 c.c. tali obblighi a carico dei genitori e all'articolo 148 c.c. l'obbligo di adempiere al dovere di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo".

In più il Tribunale ha confermato la presenza dei danni non patrimoniali in quanto il padre avrebbe "violato i diritti fondamentali della figlia, non contribuendo alla sua cura, alla sua istruzione e al suo mantenimento pur essendo a conoscenza del possibile legame di filiazione", ma non ha confermato i danni patrimoniali per mancanze di prove.

I giudici hanno deciso di calcolare il risarcimento danni in base all'assenza del padre e utilizzando i criteri di liquidazione riguardanti la morte di un genitore. Nonostante il risarcimento ammonterebbe a 263.087,05 euro, secondo i criteri adottati, i giudici hanno deciso di ridurre il pagamento di circa il 70% in quanto "l'assenza si è protratta solo per una parte della vita della figlia".

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