Quando non si ha più diritto alle ferie?
La lavoratrice era stata più volte invitata a fruire dei periodi di congedo ordinario.
Le ferie sono uno dei diritti che spettano ai lavoratori. L’articolo 36 della Costituzione italiana, nel terzo comma, infatti, sancisce che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Nonostante ciò, in alcuni casi, è possibile perdere il diritto alle ferie se non esercita nei tempi previsti dalla legge. Su questo principio si regge una recente sentenza del Tar della Valle d’Aosta, la n. 1/2020.
La vicenda
Una donna, Ispettore Superiore del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Brissogne (Aosta), affermava che, dal 2005, le erano state assegnate altre funzioni, a causa della carenza di personale stabile, causando gravi ripercussioni sull’orario del suo lavoro, prolungando spesso il numero di ore mensili e posticipando le ferie, nonostante l’invito formale dell’amministrazione a fruirle.
Durante dei controlli avvenuti nel 2018, con l’arrivo di una nuova direttrice, è risultato che l’ispettrice non aveva fruito,a partire del 2015, di un "periodo di congedo ordinario di 173 giorni mai fruito, giornate di riposo mai utilizzate e tutta una serie di festività soppresse, da godere obbligatoriamente entro l'anno, pena la perdita del diritto".
La nuova direttrice "ha disposto la perdita del diritto alla fruizione del congedo ordinario degli anni 2015 e 2016 e la fruizione d’ufficio, in via eccezionale, del congedo maturato e non goduto di 39 giorni riferito all’anno 2017 di 39 giorni. La Dirigente ha altresì invitato la sig.ra a programmare nel più breve tempo possibile la fruizione dei periodi di congedo ordinario degli anni 2018 e 2019 […]".
Nonostante ciò, la donna, nel 2019, aveva chiesto di fruire delle sue ferie pregresse, relative agli anni 2015, 2016 e 2017, richiesta, però, che non ha trovato accoglimento. Per questo, la lavoratrice ha deciso di rivolgersi al Tar della Valle d’Aosta.
La decisione del Tar
Il Collegio ha deciso che il ricorso è infondato. Il Tar, pur sottolineando l’importanza di consentire ai lavoratori di riposarsi e il dovere del datore di lavoro di assicurarsi che il lavoratore sia in condizione di godere delle ferie annuali retribuite, ha ricordato che "il rispetto di tale onere derivante dall’art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest’ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali retribuite".
Secondo l’articolo 9 del Nuovo Accordo Quadro Nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2018, "il congedo ordinario va programmato e fruito nell’anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio. In tal caso, la parte residua deve essere fruita entro i successivi 12 mesi, fino all’entrata in vigore del Nuovo Accordo Quadro Nazionale (G.U. n. 100 del 2 maggio 2018), e dentro i successivi 18 mesi per il periodo successivo all’entrata in vigore del predetto accordo".
Nel caso preso in considerazione, però, il Tar afferma che non è stata presentata da parte dell’interessata alcuna istanza di congedo ordinario né documentazione che dimostri l’impossibilità di godere della ferie.
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