Aereo in ritardo: non servono prove per ottenere il rimborso

Come devono comportarsi i passeggeri che hanno subito un negato imbarco, la cancellazione o il ritardo del volo?

8 FEB 2018 · Tempo di lettura: min.
Aereo in ritardo: non servono prove per ottenere il rimborso

Una recente sentenza della Corte di Cassazione afferma che, in caso di ritardo del volo, il passeggero non deve presentare prove.

Chi è abituato a viaggiare in aereo per lavoro o per andare in vacanza sa che i voli possono subire ritardi. In molti casi, i passeggeri hanno diritto a chiedere un indennizzo alla compagnia aerea. È il cliente a dover dimostrare il ritardo? Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione l'utente dovrebbe solamente allegare il biglietto mentre è la compagnia aerea a dover dimostrare che il ritardo non c'è stato, nel caso in cui voglia contestare la richiesta di risarcimento.

Il caso

La vicenda di un passeggero ha permesso alla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1584, di riempire una lacuna presente nel regolamento del risarcimento danni. L'uomo aveva perso il volo da Roma a Palermo dopo che il volo da Berlino a Roma con Easyjet aveva subito ben quattro ore di ritardo il 23 dicembre del 2009. Il Tribunale di Roma aveva negato al passeggero il rimborso in quanto l'uomo non aveva dimostrato l'effettivo ritardo rispetto all'orario previsto. Nella sentenza, infatti, si legge che:

"è certo che il passeggero deve dimostrare e non semplicemente allegare la circostanza che il volo ha subito un ritardo, ossia deve dimostrare l'inadempimento del vettore, la cui responsabilità poi si presume, nel senso che è quest'ultimo a dover fornire la prova liberatoria".

L'uomo aveva poi fatto ricorso presso la Corte di Cassazione che, invece, ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Roma.

La decisione della Corte di Cassazione

Gli ermellini hanno consultato le norme della Convenzione di Montreal e del Regolamento Ce 261/2004 relative a questo tema non ritrovando nessuna regola specifica in tema di onere della prova dell'inadempimento, nel caso di negato imbarco o cancellazione, o dell'inesatto adempimento, nel caso del ritardo. Si tratta, dunque, di una lacuna legislativa che può causare problemi frequenti ai passeggeri delle compagnie aeree. Secondo la Corte di Cassazione

"mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell'aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell'aeroporto), il vettore aereo - che opera in regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo - ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell'orario esatto in cui il velivolo è atterrato".

Come devono comportarsi i passeggeri che hanno subito un negato imbarco, la cancellazione o il ritardo del volo?

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, gli utenti che vogliono richiedere il risarcimento del danno devono "produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore".

E la compagnia aerea?

Secondo gli ermellini spetta all'impresa, convenuta in giudizio, "dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento Ce 261/2004".

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