È violenza sessuale anche se la vittima ha volontariamente assunto droghe o alcol

Cosa succede nel caso in cui la vittima di una violenza sessuale abbia assunto alcool o droga di sua spontanea volontà?

27 NOV 2017 · Tempo di lettura: min.
È violenza sessuale anche se la vittima ha volontariamente assunto droghe o alcol

Una recente sentenza della Corte di Cassazione conferma che l'assunzione di bevande alcoliche o di droghe, seppur volontaria, rientra nel caso di "inferiorità psichica" in caso di reato di violenza sessuale.

Secondo l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea, in Italia, le donne che sono state vittime di violenza fisica o sessuale, dai 15 anni in poi, sono il 27%. Pur essendo una percentuale relativamente più bassa rispetto ad altri paesi europei, gli ultimi fatti di cronaca mettono in evidenza che la violenza di genere è un problema piuttosto comune anche nel nostro paese. Sono stati ben 120 i femminicidi nel 2016. Un problema che sottolinea anche la mancanza di un'adeguata prevenzione e di una normativa più severa.

Una delle ultime sentenze della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, la numero 45589, del 4 ottobre 2017, conferma alcune ordinanze precedenti nel tema della violenza sessuale. Secondo il primo comma dell'articolo 609 del Codice Penale, si macchia di questo reato:

"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali".

All'interno dello stesso articolo si specifica che la violenza sessuale può essere eseguita "abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto".

Cosa succede nel caso in cui la vittima di una violenza sessuale abbia assunto alcool o droga di sua spontanea volontà? Secondo precedenti sentenze, queste condizioni rientrerebbe nelle condizioni di inferiorità psichica specificate nell'articolo. Anche nel caso di assunzione di alcool o di droga, infatti, si realizza una situazione di "menomazione della vittima che può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente" (Corte di Cassazione, n. 38059).

Il caso

In un caso di violenza sessuale di gruppo, il Tribunale aveva ritenuto "insussistente i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato" in quanto "la parte offesa si era volontariamente ubriacata ed aveva assunto sostanza stupefacente, aveva inoltre volontariamente fatto salire gli indagati a casa sua offrendo loro da bere e si era recata in camera da letto, dove era stata raggiunta dai tre indagati". Secondo la difesa degli imputati, infatti, non erano stati loro a causare lo stato di ubriachezza della ragazza e quindi ciò avrebbe escluso "la sussistenza della violenza".

Di diverso parere rispetto al tribunale è stata la Corte di Cassazione che, invece, ha fatto rientrare il caso nel reato di violenza sessuale punito dall'articolo 609 del Codice penale: "Orbene le condizioni per esprimere un valido consenso (la capacità) al rapporto sessuale prescindono dalla condotta di cagionare l'incapacità o l'incoscienza - nel caso l'ubriachezza e l'assunzione di stupefacenti; anche l'incapacità volontariamente cagionata deve valutarsi ai fini della sussistenza del consenso all'atto sessuale". La sentenza, inoltre, specifica che "non è chi ha cagionato lo stato di incapacità (ovvero se a fornire alcol e droga fossero stati gli indagati al fine dell'atto sessuale, o se la ragazza lo avesse assunto volontariamente), ma se al momento degli atti sessuali la donna era o no in grado di esprimere il consenso al rapporto con tre ragazzi".

Per sottolineare ulteriormente la decisione, inoltre, gli ermellini hanno fatto riferimento a un'altra sentenza della Corte di Cassazione sezione penale, n. 40565, del 16 ottobre 2012:

"Integra il reato di violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcoliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole" pur se la vittima ha assunto volontariamente queste sostanze.

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