Sinistro stradale: danno da perdita di chance anche per i disoccupati

Inizialmente, il tribunale, pur avendo riconosciuto un'invalidità permanente del 25%, aveva negato alla casalinga sia il risarcimento da perdita di chance che il danno patrimoniale.

13 DIC 2017 · Tempo di lettura: min.
Sinistro stradale: danno da perdita di chance anche per i disoccupati

Una donna si è rivolta alla Corte di Cassazione per richiedere il riconoscimento dei danni da perdita di chance nonostante non stesse svolgendo nessuna attività lavorativa.

Se una persona disoccupata è vittima di un sinistro stradale, può richiedere il danno da cosiddeta "perdita di chance" e il danno patrimoniale? Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 26850/2017, è possibile. La vicenda presa in considerazione riguardava proprio una casalinga vittima di un sinistro stradale.

Il caso

Una donna, terza passeggera in un'auto, era stata vittima di un incidente stradale e aveva richiesto il risarcimento danni per i danni subiti da parte del conducente e dell'assicurazione. Il tribunale e la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto un'invalidità permanente del 25%, avevano negato alla casalinga sia il risarcimento da perdita di chance che il danno patrimoniale:

«Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che andava riconosciuta un'invalidità permanente pari al 25% sulla base delle più attendibili conclusioni della consulenza di parte, che non spettava il danno patrimoniale, essendo mancata la prova dello svolgimento di un'attività lavorativa produttiva di reddito e non essendo neanche ravvisabili le condizioni per il riconoscimento di un danno da perdita di chance, posto che la P. non aveva dimostrato che, pur non avendo potuto sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei geometri, avrebbe continuato ad essere impedita dai postumi invalidanti permanenti ad intraprendere la carriera di geometra (potendo anche aver scelto di non intraprendere tale carriera) o comunque avrebbe superato l'esame e intrapreso con successo l'attività professionale, a parte la mancata prova di una maggiore onerosità dello svolgimento dell'attività di casalinga per effetto dell'invalidità».

Per questo, la donna si è rivolta alla Corte di Cassazione per richiedere il riconoscimento di questi danni, pur non svolgendo nessuna attività lavorativa. Nonostante ciò, secondo la vittima, l'invalidità causata dal sinistro potrà danneggiarla in futuro.

La decisione della Corte di Cassazione

Gli ermellini hanno confermato la tesi della donna. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nella precedenza sentenza, il giudice aveva escluso il danno patrimoniale e quello da perdita di chance solamente in base alla mancata dimostrazione dello svolgimento di un'attività lavorativa, violando i principi già enunciati dalla stessa Corte in questa materia. Per questo, gli ermellini hanno accolto il ricorso e la la sentenza è stata cassata con rinvio:

«in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ (Cass. 12 giugno 2015, n. 12211)».

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