Cassazione: la reperibilità dei lavoratori non è obbligatoria

Secondo la Corte di Cassazione, la prestazione di servizi di reperibilità imposta al lavoratore non si deduce dagli articoli 2086, 2094 e 2104 del Codice Civile.

25 APR 2018 · Tempo di lettura: min.
Cassazione: la reperibilità dei lavoratori non è obbligatoria

Un lavoratore può rifiutarsi di essere reperibile senza rischiare sanzioni disciplinari? Si, se non lo prevede il contratto individuale o collettivo.

Il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile pur non essendo presente nel contratto questo tipo di prestazione? No, secondo una recente sentenza della sez. VI Civile della Corte di Cassazione, la numero 7410/2018. Per "reperibilità", in materia di diritto del lavoro, s'intende l'obbligo del lavoratore di essere reperibile anche al di fuori dell'orario di lavoro, in modo tale da poter eseguire una determinata prestazione lavorativa urgente che spesso richiede anche la necessità di raggiungere la sede in tempi rapidi. Questo tipo di prestazione aggiuntiva viene regolata dai contratti collettivi (o da quello individuale) e riguarda alcuni tipi di attività lavorative, come alcune professioni nell'ambito sanitario o manifatturiero.

La vicenda

La Corte d'Appello di Firenze, con una sentenza del 10 giugno del 2016, confermava la decisione presa dal Tribunale della stessa città in merito all'illegittimità di una sanzione disciplinare di un'impresa proprietaria di una catena di supermercati nei confronti di un lavoratore che aveva rifiutato la prestazione di servizi di reperibilità. La decisione della Corte d'Appello si basava sull'assenza, all'interno del contratto collettivo e individuale, nonché ai sensi di legge, di questo tipo di prestazioni. L'azienda, dunque, ha deciso di richiedere il ricorso presso la Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione, al contrario di quanto affermato dall'impresa ricorrente, la prestazione di servizi di reperibilità imposta al lavoratore non si deduce dagli articoli 2086, 2094 e 2104 del Codice Civile.

Questa, come altre prestazioni, non sono obbligatorie se sono estranee al contratto di lavoro.

La Corte di Cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso dell'impresa, affermando che:

«tutti i motivi […] risultano infondati, dovendosi ribadire, in linea di puro diritto, come, contrariamente all'assundo di cui al primo motivo, non possa farsi discendere dal combinato disposto degli artt. 2086, 2094 e 2014 c.c., un obbligo a carico del lavoratore di esecuzione di compiti, quale quello di reperibilità, palesemente aggiuntivi ed estranei alla prestazione ordinaria dedotta in contratto».

Gli ermellini, inoltre, hanno specificato l'inoperatività di prassi aziendali formatesi in contrasto con la disciplina collettiva:

«l'inoperatività di prassi aziendali formatesi in contrasto con la disciplina collettiva e rilevare […] l'inconfigurabilità di un obbligo di reperibilità in capo al lavoratore anche alla stregua della disciplina collettiva, recata dall'art. 224 del CCNL di categoria e dal contratto integrativo aziendale del 15.6.2005, all. 1,[…] risulta indotta dalla non riferibilità della stessa al lavoratore cui la Corte medesima deve addivenire stante la mancata deduzione da parte della Società dell'appartenenza del lavoratore, qui ancora genericamente qualificato come manutentore […] alle figure di "Capi reparto DRO" o di "Assistenti del reparto DRO", indicate nel richiamato All. 1 al CIA 15.6.2005 quali destinatarie esclusive del servizio di reperibilità».

Per i motivi espressi dalla Corte di Cassazione, dunque, un lavoratore dipendente può rifiutare la reperibilità, nel caso in cui non sia una prestazione richiesta dal contratto, senza subire sanzioni disciplinari.

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