Genitore non informato: bocciatura annullata
Il TAR ha ritenuto che se il padre non è stato avvisato dei risultati scolastici negativi del figlio, la bocciatura dev'essere annullata.
Secondo il principio della bigenitorialità, entrambi i genitori devono essere informati sull'andamento scolastico del figlio.
Nell'affidamento dei figli, la legislazione tende a seguire il principio di bigenitorialità, ossia il diritto che ha ogni bambino di avere un rapporto stabile con entrambi i genitori. Questo si traduce in una maggiore scelta dell'affidamento condiviso per permettere a tutti e due i genitori di partecipare nella cura e nell'educazione del figlio. Se entrambi gli ex coniugi devono prendere decisioni comuni sui loro figli, cosa succede a scuola? Secondo una delle ultime sentenze del TAR, se un ragazzo va male a scuola e, come conseguenza, viene bocciato, entrambi i genitori devono essere informati. Per questo il Tribunale ha ritenuto, nel caso preso in considerazione, che se il padre non è stato avvisato e lo studente è stato bocciato, la bocciatura dev'essere annullata.
Il caso
Lo studente del caso, in seguito al conflitto e alla separazione dei genitori, aveva mostrato risultati scolastici piuttosto negativi. "Nonostante gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione dello studente egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze": questa è stata la ragione per cui il ragazzo non è stato ammesso all'anno successivo. La documentazione della scuola ha dimostrato l'andamento negativo del ragazzo ma, allo stesso tempo, è stato dimostrato parimenti che questa situazione era solamente stata notificata alla madre del ragazzo, nonostante si conoscesse la situazione della famiglia e l'affidamento condiviso fra i due genitori.
Il padre, da parte sua, ha richiesto l'annullamento della bocciatura, in quando non era stato avvisato dell'andamento scolastico del figlio e quindi non ha potuto fare niente in merito così come stabilito dalla responsabilità genitoriale. Il TAR del Friuli Venezia Giulia nella sentenza n. 312/2017 ha confermato l'annullamento della bocciatura, ricordando le indicazione della circolare ministeriale prot. n. 5336/2015 che sottolineaa l'importanza di mantenere e tutelare, anche in ambito scolastico, il principio di bigenitorialità, soprattutto nei casi di affidamento condiviso.
Secondo quanto riportato nella sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia "il ricorso viene accolto perché manifestamente fondato, in quanto il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi così come dallo stesso a suo tempo prospettato nella e-mail inviata alla scuola in data 13.12.2016".
Secondo il TAR, inoltre, l'andamento scolastico positivo dello studente negli anni precedenti, quando si trovava sotto tutela del padre, ha dimostrato che il ragazzo avrebbe potuto ottenere buoni risultati se entrambi i genitori fossero stati informati della situazione: "con un giudizio prognostico ex ante, sulla scorta dell'esito più che positivo con cui si è concluso l'anno scolastico frequentato a Trieste quando il -omissis- è stato seguito dal padre e in ragione delle capacità di recupero dell'alunno evidenziate dall'andamento altalenante del profitto scolastico, che detti rimedi - ove tempestivamente attivati - avrebbero potuto dare buoni frutti".
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