Casalinghe: diritto al danno patrimoniale e da perdita di chance
I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso della casalinga.
Una sentenza della Corte di Cassazione accoglie il ricorso di una casalinga e conferma la possibilità di ricevere un risarcimento del danno patrimoniale e da perdita di chance anche per i disoccupati.
I disoccupati, comprese le casalinghe, hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e al danno da perdita di chance in seguito a un incidente stradale? Sì, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 26850/2017.
È bene ricordare, innanzitutto, cosa s'intende per danno da perdita di chance. Secondo l'articolo 1223 del Codice civile, si ha diritto al risarcimento del danno per un inadempimento o per un ritardo che causi una perdita al creditore, ad esempio il mancato guadagno. Nel caso del danno di perdita di chance, invece, s'intende la perdita della possibilità di ottenere in futuro un vantaggio economico.
La vicenda
Una casalinga, in seguito a un incidente stradale in cui era la terza trasportata, ha richiesto il risarcimento danni. Il Tribunale di Ravenna ha accettato la richiesta della donna, condannando i i convenuti al pagamento di 78.412,81 euro. Tuttavia, la successiva sentenza della Corte d'appello di Bologna del 26 febbraio 2016 ha ridotto la somma. Nonostante i giudici riconoscessero alla donna un'invalidità permanente pari al 25%, infatti, non hanno riconosciuto né il danno patrimoniale né quello da perdita di chance, in quanto la casalinga non svolgeva un'attività produttiva di reddito e non ha dimostrato che, pur non avendo potuto sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei geometri, avrebbe continuato ad essere impedita dai postumi invalidanti permanenti ad intraprendere la carriera di geometra. La donna, dunque, ha deciso di proporre ricorso presso la Corte di Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso della casalinga. Secondo gli ermellini, infatti, un'invalidità grave del 25% non consentirebbe alla vittima di avere la possibilità di eseguire lavori diversi da quello specificamente prestato al momento dell'incidente stradale, o comunque non adeguati alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali. Per questo, alla donna deve essere riconosciuto non solo il danno non patrimoniale, ma anche quello patrimoniale e quello relativo alla futura perdita di chance. Secondo la Corte, infatti, in questo caso non viene calcolato il danno da incapacità lavorativa specifica ma quello derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, accertata dal giudice di merito secondo l'articolo 1226 del Codice civile.
In più, i giudici della Corte di Cassazione affermavano che:
«Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio".
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