Assegnazione casa ex coniugale in assenza di figli
Non è possibile, salvo accordi tra le parti, sempre possibili; in ogni caso tale assegnazione non può, di regola, sostituirsi all'assegno finalizzato al mantenimento.
Salvo diversi accordi tra le parti (marito e moglie in caso di separazione; ex marito ed ex moglie in caso di divorzio), non è possibile, alla luce della legislazione e dell'attuale giurisprudenza, assegnare la casa ex coniugale al coniuge (o ex coniuge) non proprietario, in assenza di figli minorenni e/o non economicamente autosufficienti ivi conviventi.
L'assegnazione è infatti unicamente finalizzata a garantire alla prole, minorenne e/o non economicamente autosufficiente, di conservare l'habitat familiare insieme al genitore presso il quale (nell'ambito dell'ormai consueto affidamento condiviso) è collocata con prevalenza.
Il coniuge economicamente debole e non proprietario è infatti tutelato da un altro istituto, vale a dire l'assegno finalizzato al mantenimento. La giurisprudenza tende oggi ad escludere l'assegnazione della casa al non proprietario in vece del predetto assegno.
È importante sottolineare come l'assegnazione, in presenza di figli, sia possibile anche se l'immobile fosse di proprietà di terzi - tipicamente dei genitori di uno dei due sposi - e fosse stato concesso in comodato in occasione del matrimonio per essere adibito a casa familiare.
In questo caso, anzi, la giurisprudenza ha puntualmente respinto le azioni del proprietario finalizzate a far rilasciare l'immobile al genitore assegnatario con prole convivente.