‘Contesto amicale’: non è stalking secondo la Cassazione

La sentenza n. 36621/2019 della Corte di Cassazione ha assolto un uomo dal reato di atti persecutori perché sussisteva un "rapporto amicale" con la vittima.

6 OTT 2019 · Tempo di lettura: min.
‘Contesto amicale’: non è stalking secondo la Cassazione

Il reato di stalking (i cosiddetti “atti persecutori”) viene punito dall’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dal d.l. n. 11/2009. Il primo comma sancisce che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

La vicenda

Nel 2018, la Corte d’appello di Milano aveva deciso di confermare la sentenza del Tribunale di Milano che condannava un uomo alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione. Secondo la Corte territoriale, l’uomo era colpevole proprio dei reati di atti persecutori ma anche di quelli di percosse, violenza privata, violenza sessuale e diffamazione aggravata nei confronti di una donna. L’imputato, di conseguenza, aveva proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, contestando la condanna per il reato di atti persecutori.

La difesa sosteneva che il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza del reato dell’articolo 612 bis mentre la Corte di appello aveva rilevato la presenza di questa fattispecie. Secondo l’uomo, però, la donna non aveva messo in atto nessuna modificazione delle abitudini di vita né presentava uno stato di timore. Nelle prove apportate durante il processo, infatti, risultava “un messaggio vocale inviato dalla persona offesa all’imputato in cui si inquadra il rapporto che hanno i due ex fidanzati. Ed invero la donna parla di una nuova abitazione ove si sarebbe trasferita, segno di progettualità comune tra le parti. Del resto, la Corte territoriale sul punto parla di mero rapporto amicale, ma questo esclude di per sé l’esistenza di una modificazione delle abitudini familiari che costituisce uno degli eventi richiesti dalla norma incriminatrice”.

La decisione della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 36621/2019, la Corte di Cassazione ammette il motivo apportato della difesa riguardante l’assenza del reato di atti diffamatori. Nella decisione, infatti, i giudici ricordano che l’articolo 612 bis del codice penale contempla un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo (reiterazione delle condotte persecutorie) che provocano un danno alla vittima, incidendo sulle sue abitudini di vita, generando un grave stato di ansia o di paura o di timore per la propria incolumità o per quella di una persona cara.

Durante il processo in Corte d’appello era emerso che “la donna si era limitata a riferire di aver trovato due possibili soluzioni per la nuova abitazione in cui trasferirsi e che dal tenore del messaggio emergeva una confidenza compatibile con il fatto che la donna non provava rancore per l’imputato, ma che era disposta a mantenere i contatti, in una logica di contenimento danni, purché al di fuori di una relazione ormai percepita com morbosa”.

Secondo gli ermellini, dunque, questo “rapporto amicale” evidenziato dalla corte territoriale non può conciliarsi con la condotta di stalking. Di conseguenza, i giudici hanno sancito che questa motivazione è manifestamente illogica.

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