Contributo di mantenimento e volontaria riduzione reddituale: abuso di diritto?
Il genitore debitore del contributo alimentare può cambiare lavoro, riducendo il suo reddito? È giustificabile prendere in considerazione il reddito ipotetico?
Nello stabilire un contributo di mantenimento a favore dei figli (in sede di misure a protezione dell'unione coniugale, divorzio oppure azione di mantenimento), il Giudice deve prendere in considerazione non solo il reddito effettivo dei genitori (ossia quello de facto conseguito oppure l'assenza di reddito), bensì deve valutare se ciascun genitore stia effettivamente conseguendo il reddito da lui/lei esigibile, ossia conseguibile in considerazione di uno sforzo ragionevole e commisurato alla circostanze concrete (formazione, età, trascorso professionale, età del figlio affidato, ecc.). Laddove il Giudice giunga alla conclusione che il genitore non stia sfruttando appieno la sua capacità reddituale, allora potrà imputare a quest'ultimo un reddito ipotetico, ossia non quello effettivamente conseguito bensì quello esigibile.
Si pone il quesito a sapere quali conseguenze abbia, sulla commisurazione del contributo di mantenimento, la circostanza che il genitore debitore abbandoni, volontariamente, una posizione lavorativa per un'altra, retribuita in modo meno redditizio. Infatti, in questo caso il genitore debitore riduce - volontariamente - la propria capacità reddituale, risultando evidente come egli possa conseguire un reddito più elevato (in casu quello conseguito con il precedente impiego).
Chiamato a statuire sulla fattispecie, il Tribunale federale, nella sua recentissima decisione 5A_403/2019 del 12 marzo 2020, ha rilevato come centrale sia la buona fede (o la sua assenza) del genitore che cambia lavoro. Infatti, solamente laddove il genitore agisca in malafede, ossia con il preciso intento di diminuire il suo reddito con lo scopo di ledere i diritti della controparte ("Schädigungsabsicht"), si configura una situazione di abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Codice civile. In tal caso il Giudice, nella determinazione del contributo di mantenimento, potrà prendere in considerazione un reddito ipotetico, ossia quello in precedenza conseguito dal genitore debitore.
Si rileva inoltre come, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CC, la buona fede è presunta, laddove da essa dipenda un effetto giuridico. Di conseguenza, il genitore che cambia lavoro riducendo il proprio reddito, potrà beneficiare di tale presunzione e sarà la controparte a doverla refragare, adducendo elementi a sostegno dell'intento lesivo del genitore debitore.
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