Differenza tra separazione e divorzio

La separazione è l’istituto giuridico con cui si può ottenere la sospensione degli effetti civili del matrimonio. Quali sono le differenze con il divorzio?

13 NOV 2020 · Tempo di lettura: min.
Differenza tra separazione e divorzio

La separazione e il divorzio sono le due procedure messe a disposizione dal nostro ordinamento giuridico per porre rimedio ad un matrimonio che non ha avuto buon fine. Pur essendo proiettate alla realizzazione del medesimo scopo presentano delle differenze sostanziali e procedurali. Di seguito, vi spieghiamo quali.

Tipi di separazione

La separazione è l’istituto giuridico con cui si può ottenere la sospensione degli effetti civili del matrimonio. È disciplinata dal codice civile agli artt. 150 e seguenti e nel codice di procedura civile agli artt. 706 e seguenti.  A seguito della stessa infatti non sarà più obbligatorio per i coniugi rispettare i doveri derivanti dalla vita coniugale nonché cesseranno alcuni aspetti della vita patrimoniale dei coniugi. Possono subentrare invece delle nuove obbligazioni di natura patrimoniale in capo ad uno dei due coniugi, come ad esempio l’assegno di mantenimento.

Con la separazione, a differenza del divorzio, i coniugi separandi o separati possono riconciliarsi in ogni momento. La separazione infatti fa venir meno l’obbligo di rispettare alcuni doveri della vita coniugale ma non elide il vincolo e pertanto rimangono in essere gli obblighi di assistenza morale e materiale del coniuge.

Esistono differenti tipi di separazione:

  1.  Separazione di fatto
    La separazione di fatto è la presa di coscienza della fine del proprio rapporto da parte dei coniugi, i quali semplicemente smettono di vivere assieme iniziando a condurre due vite totalmente separate. Non c’è bisogno dell’intervento del tribunale, trattandosi di una decisione che viene presa autonomamente dalla coppia e che non produce nessun effetto giuridico.
  2. Separazione consensuale
    È consensuale quando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni patrimoniali e familiari posteriori allo scioglimento del vincolo matrimoniale. L’iniziativa di separarsi consensualmente può essere intrapresa con diverse modalità: il ricorso al Presidente del tribunale dove uno dei due coniugi hanno la residenza o il domicilio, con la conversione di un giudizio di separazione in separazione consensuale, con la negoziazione assistita e infine presso l’ufficio comunale dello stato civile competente soltanto in assenza di prole ovvero di accordi di natura patrimoniale.
    In generale, comunque, la separazione consensuale è un procedimento piuttosto semplice. Dopo aver consegnato un ricorso di separazione in Tribunale i coniugi vengono chiamati e sottoposti ad un tentativo di riconciliazione. Se la volontà di separarsi rimane salda e se le condizioni stabilite tra di loro non vanno a ledere l’interesse dei figli, allora nel giro di pochi mesi il Tribunale emetterà un decreto di convalida che ufficializzerà la separazione della coppia.
  3. Il procedimento è invece decisamente più lungo se i coniugi decidono di separarsi ma non trovano nessun genere di accordo su argomenti complessi riguardanti i figli, la casa o più in generale gli aspetti legati alle condizioni economiche. In questo caso si parla dunque di separazione giudiziale, in quanto un membro della coppia presenterà un ricorso al Tribunale in cui verranno allegate le proprie richieste in merito a quei temi specifici riguardo cui non è stato possibile trovare un accordo con il coniuge.

Tipi di divorzio

Il divorzio invece, successivo alla separazione, porta alla cessazione o allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Tale istituto giuridico è disciplinato prevalentemente, a differenza della separazione, dalla legge sul divorzio, la n. 898/1970. Esistono diversi tipi di divorzio.

Divorzio breve

Il divorzio breve è stato introdotto in Italia dalla legge n.55 del 6 maggio 2015, pubblicata l’11 maggio nella Gazzetta Ufficiale n.107. Questa legge ha modificato molto l’impianto normativo del divorzio, introducendo la possibilità che i coniugi possano divorziare in soli 6 mesi.

Se la coppia ha figli minori, o maggiorenni con handicap o sotto i 25 anni non autosufficienti economicamente potrà accedere al cosiddetto divorzio breve. In questo caso, a differenza del precedente, bisognerà attendere del tempo tra la separazione e il divorzio. Ma tale termine è nettamente più breve rispetto a quello attuale che è di tre anni. Infatti, il tempo necessario per la cessazione degli effetti del matrimonio dovrà sottostare a un’attesa di:

  • un anno in caso vi sia stata prima la separazione non consensuale (giudiziale)
  • sei mesi in caso di separazione consensuale.

Se vuoi approfondire la procedura del divorzio breve puoi leggere qui il nostro articolo.

 

Divorzio consensuale

Il divorzio consensuale è una modalità per porre fine al matrimonio molto più semplice e veloce rispetto alla classica causa in tribunale. Si può ricorrere alla negoziazione assistita o alla pratica in Comune, dopo soli 6 mesi dalla separazione consensuale, come previsto dalla nuova legge sul divorzio breve.

Il divorzio consensuale si basa sul presupposto che, se tra i coniugi esiste comunque un buon rapporto, o almeno la volontà di non farsi la guerra, lo Stato permette loro di risolvere la questione più facilmente. Quando le parti raggiungono un accordo possono farlo omologare dal tribunale, attraverso il patrocinio dei rispettivi difensori.

Divorzio unilaterale o giudiziale

Il divorzio giudiziale dei coniugi è il procedimento di scioglimento del matrimonio che prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria quando i coniugi non riescono a trovare un accordo.

Al divorzio giudiziale si ricorre quando moglie e marito sono separati ma:

  • non trovano un accordo sulle condizioni per divorziare (per esempio sulle questioni patrimoniali o relative ai figli)
  • solo uno dei due vuole divorziare
  • uno dei due è irreperibile

I tempi e i costi del divorzio giudiziale sono molto variabili e dipendono dalla conflittualità della coppia e dalle prove chieste dal giudice. Alla fine del procedimento giudiziale il giudice pronuncia la sentenza di divorzio che genera una lunga serie di effetti sul piano civile: patrimoniali, successori e sull’affidamento dei figli.

L’avvocato di fiducia predispone la domanda, un atto più o meno ampio a seconda delle questioni da decidere, e la trasmette al Tribunale. Il Presidente del Tribunale fissa un’udienza – cosiddetta udienza presidenziale – nella quale entrambi i coniugi devono comparire assistiti ciascuno dal proprio avvocato. L’avvocato che ha presentato la domanda recapita all’altro coniuge il ricorso e l’invito a presentarsi in udienza.

Questo, poi, avrà a sua volta un termine entro il quale trasmettere al Giudice un proprio atto, a condizioni di parità con il coniuge che per primo ha depositato il ricorso. Nella stragrande maggioranza dei casi, dopo l’udienza presidenziale, il Giudice non apporta modifiche alle regole della separazione, e dunque queste continuano a valere durante il corso ulteriore del giudizio, fino alla decisione finale.

Tuttavia, nei casi in cui sia necessario, per ragioni legate alla salvaguardia dell’interesse dei figli minori o del coniuge debole, il Presidente potrebbe modificare le regole della separazione, o integrarle. Per ottenere questo, è necessario comunque che l’avvocato della parte interessata motivi in modo preciso e circostanziato le ragioni che impongono la revisione delle regole della separazione.

Ad ogni modo, dopo l’udienza presidenziale, il giudizio prosegue e si apre la fase cosiddetta istruttoria. Questa serve a raccogliere tutte le informazioni necessarie al giudice per decidere i vari aspetti in discussione.

Come funziona la separazione consensuale?

La separazione consensuale si definisce come quell’istituto attraverso il quale i coniugi sospendono consensualmente gli effetti civili del matrimonio, e le correlative obbligazioni. Alla separazione dovrà necessariamente ed alternativamente conseguire o la riconciliazione oppure lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Nell’ordinamento civile italiano non è possibile sciogliere “direttamente” gli effetti civili del matrimonio in difetto di una precedente separazione coniugale.

Può addivenirsi alla separazione consensuale attraverso:

  • Ricorso presentato congiuntamente alla Presidenza del Tribunale competente dai coniugi, assistiti necessariamente da un avvocato per entrambi o un avvocato per parte;
  • Separazione giudiziale;
  • Negoziazione assistita di cui alla Legge numero 162 del 2014, con la necessaria assistenza di un avvocato per ciascun coniuge;
  • Procedimento posto in essere presso il competente Ufficio Comunale dello Stato civile, possibile soltanto laddove dalla coppia non siano nati figli e dalla separazione non conseguano attribuzioni patrimoniali. Soltanto in questo caso è possibile separarsi senza essere assistiti dall’avvocato.

Il procedimento di separazione consensuale non prevede in nessun caso la possibilità di addebito a carico di un coniuge.

Documenti per separazione

Per quanto concerne in particolar modo i documenti necessari per la separazione consensuale, gli stessi fanno riferimento a:

  • Copia integrale dell’atto di matrimonio
  • Certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione)
  • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi
  • Copia di un documento di identità di entrambi i coniugi
  • Copia del codice fiscale di entrambi i coniugi
     

Tempi tra separazione e divorzio

Tra la separazione e il divorzio ci deve essere un termine, che varia a seconda della procedura che coniugi hanno adottato per separarsi. Precisamente, devono trascorrere:

  • 12 mesi se la separazione è stata giudiziale
  • 6 mesi se la separazione è stata avviata in forma giudiziale ma, in corso di causa, sia stata trasformata in consensuale
  • 6 mesi se la separazione è stata consensuale
  • 6 mesi in caso di separazione in Comune, davanti all’ufficiale di stato civile
  • 6 mesi in caso di negoziazione assistita

Differenza tra separazione consensuale e divorzio congiunto

Separazione e divorzio sono differenti per effetti e durata. La separazione può essere vista come un periodo di pausa e di riflessione che serve a capire se il matrimonio è recuperabile oppure no. Durante questo periodo (che dopo la riforma sul divorzio breve è di sei mesi) gli obblighi coniugali si considerano sospesi ma non ci si può risposare.

Il divorzio, invece, consiste nello scioglimento definitivo del matrimonio e può essere stabilito dal giudice solo dopo che sia trascorso inutilmente il periodo di separazione. Vi sono anche dei casi eccezionali in cui in cui si può divorziare senza separazione.

La differenza sostanziale quindi è questa: durante la separazione si continua ad essere sposati e ci si può riconciliare in ogni momento. Il divorzio invece scioglie per sempre il vincolo matrimoniale; se i due ex vorranno riconciliarsi dovranno convolare nuovamente a nozze.

 

 

Come ottenere il divorzio dopo la separazione consensuale?

È possibile presentare il ricorso per divorzio decorsi 6 mesi dall’udienza di comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale. Prima il termine era ben più lungo, bisognava infatti aspettare almeno 3 anni prima di poter iniziare il procedimento di divorzio.

Oggi, dopo la riforma del 2015 e l’introduzione del cd. “Divorzio beve”, il termine è stato ridotto a 6 mesi. In effetti, è un lasso temporale più che sufficiente per capire se un matrimonio è definitivamente chiuso o se è meglio che tutto torni come prima. 

La legge precisa che dal momento della comparizione innanzi il Presidente del Tribunale, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente, per 6 mesi nel caso di una separazione consensuale (o di una giudiziale divenuta consensuale) e 12 mesi nel caso di una separazione giudiziale.

Dopo quanti anni il divorzio è automatico?

Dopo la separazione il divorzio non avviene in automatico, Il divorzio non avviene in automatico ma, come la separazione, può essere fatto consensualmente. l divorzio automatico avviene solo nei casi in cui non c’è bisogno di separazione, esso tuttavia si riduce a un solo incontro davanti all’Ufficiale di Stato civile del Comune, davanti agli avvocati o davanti al presidente del tribunale.

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