Diritto all’indennizzo Inail in caso di mobbing

La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere in parte i motivi del ricorrente.

4 SET 2018 · Tempo di lettura: min.
Diritto all’indennizzo Inail in caso di mobbing

Si ha diritto all'indennizzo Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) se si soffre danno psichico causato da episodi di mobbing sul posto del lavoro? Su questo tema si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 20774/2018.

Cosa s'intende per mobbing? In Italia, nonostante le proposte che si sono succedute negli anni, non esiste ancora una legge specifica su questo fenomeno. In ogni caso, il termine "mobbing" proviene dall'inglese "to mob", ossia "molestare", e indica tutti quei comportamenti ostili messi in atto sul posto di lavoro che possono mettere a dura prova la salute psico-fisica della vittima. Può rendersi colpevole di mobbing sia il datore di lavoro (mobbing verticale) che gli stessi colleghi (mobbing orizzontale).

Il caso

La Corte d'Appello di Perugia aveva rigettato la domanda di un uomo, erede di un uomo, deceduto durante il processo di primo grado, che aveva sofferto di una malattia cagionata dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dalla datrice di lavoro. Tuttavia, proprio come aveva già sentenziato il giudice di primo grado, anche la Corte d'Appello di Perugia ha ritenuto "non tutelabile nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail la malattia derivante non direttamente elencate nell'articolo 1 del d.p.r numero 1124/1965, bensì da situazioni di costrittività organizzativa, come il mobbing dedotto nel ricorso introduttivo […] la quale ha sostenuto che la malattia professionale per essere indennizzabile deve rientrare nell'ambito del rischio assicurato ex artt. 3 e 1, 3 comma T.U. 1124".

L'erede, di conseguenza, ha proposto ricorso per cassazione contro l'Inail e il datore di lavoro.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere in parte i motivi del ricorrente. Secondo gli ermellini la sentenza della Corte d'Appello di Perugia non è in linea con l'ordinamento vigente e con le sentenze recenti della Cassazione. Secondo i giudici, infatti non esiste solamente il cosiddetto rischio specifico proprio della lavorazione ma anche il cosiddetto rischio specifico improprio cioè non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.

La Corte di Cassazione ha ricordato la sentenza n.3227/2011 che estende la protezione assicurativa anche alla "malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata, ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente".

Gli ermellini, dunque, sono arrivati alla conclusione che "sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione". Il mobbing, dunque, pur non essendo compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, può essere indennizzato dall'Inail. In ogni caso, sarà il lavoratore a dover dimostrare il nesso causale tra il lavoro e la malattia.

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1 Commenti
  • Mario Cutuli

    INAIL NEL MIO CASO NONOSTANTE HO TUTTA LA DOC ANCHE DELLA MEDICINA DEL LAVORO HA NEGATO IL RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE ED ORA DEVO ANDARE DA UN GIUDICE ,MI SEMBRA UNA VERGOGNA

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