Veicolo incidentato: il venditore deve avvisare prima dell’acquisto

La richiesta della donna è stata rigettata dal Giudice di Pace, mentre in appello è stata confermata la responsabilità del venditore.

29 AGO 2017 · Tempo di lettura: min.
Veicolo incidentato: il venditore deve avvisare prima dell’acquisto

Una sentenza della Corte di Cassazione conferma l'obbligo di risarcimento per un venditore che aveva venduto un'auto che aveva subito un sinistro senza avvisare l'acquirente.

L'acquisto di un'auto di seconda mano è una pratica piuttosto comune. Cosa succede se il veicolo ha subito prima dell'acquisto un incidente e il compratore non è stato avvisato? Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, l'acquirente ha diritto a un risarcimento danni anche se l'auto è stata riparata alla perfezione. Il compratore, infatti, ha il diritto di conoscere lo stato del veicolo anche se praticamente nuovo per poter prendere la decisione corretta e scegliere le condizioni migliori rispetto all'acquisto.

Il caso e la sentenza

Un compratore di un veicolo ha richiesto un risarcimento danni dinanzi al Giudice di Pace di Marigliano, perché l'auto acquistata aveva dei difetti che erano stati nascosti al momento dell'acquisto, in quanto aveva subito un sinistro prima della vendita. Il venditore, invece, al momento dell'acquisto affermava che il veicolo non aveva subito incidenti né riparazioni e lo presentava come praticamente nuovo e in perfette condizioni. La cifra richiesta dall'acquirente come risarcimento danni era di 2.500 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 1490 del Codice Civile:

"Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa".

La richiesta della donna è stata rigettata dal Giudice di Pace, mentre in appello è stata confermata la responsabilità del venditore. Il Tribunale di Nola, infatti, pur riconoscendo che le riparazioni del veicolo incidentale fossero state eseguite in maniera impeccabile, il venditore aveva messo in atto un comportamento scorretto presentando l'auto come quasi nuova e tacendo il sinistro avvenuto prima della vendita. Per questo, secondo gli articoli 1366 e 1175 del Codice Civile, la responsabilità è del venditore visto che l'acquirente, se fosse stato a conoscenza dell'incidente, avrebbe scelto diverse condizioni o avrebbe deciso di comprare un altro veicolo.

Il venditore, a sua volta, ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Gli ermellini con sentenza n° 16886 hanno deciso che i motivi di ricorso sono inammissibili, accettando la decisione del Tribunale di Nola, in quanto il comportamento del venditore è stato definito come "scorretto".

Una decisione simile era già stata presa con la sentenza n. 19494/2011 che affermava che "ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non è necessario provare la sua mala fede, ma è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza".

Per questo, la Corte di Cassazione ha condannato "il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge […]".

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