Divorzio breve, legge in attesa di promulgazione e pubblicazione per entrare in vigore
Il divorzio breve è legge e si resta solo in attesa dell'esame, firma e promulgazione del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale prima dell'entrata in vigore
Il divorzio breve è legge e si resta solo in attesa dell'esame, firma e promulgazione del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale prima che la stessa legge possa ritenersi concretamente applicabile. Si pensa, infatti, che nel giro di poche settimane, e cioè già da fine Maggio 2015 la legge potrà applicarsi a tutti i procedimenti in corso ed ai procedimenti che andranno ad instaurarsi. Il testo approvato e pronto ad uscire in Gazzetta Ufficiale prevede una drastica riduzione dei tempi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1. Il testo definitivo prevede, infatti , che Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (giudiziale) e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ». In parole povere non si dovranno più attendere i canonici tre anni per poter instaurare un procedimento di divorzio, ma semplicemente un anno nel caso in cui la separazione sia stata giudiziale e di soli sei mesi in caso di separazione consensuale o giudiziale poi trasformata in consensuale.
Novità normative si ritrovano anche nei tempi dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che sono anticipati al momento in cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separatamente, ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, piuttosto che dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale. Tali novità introdotte si applicheranno ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data, indipendentemente dalla presenza di figli maggiorenni o minorenni.