È possibile lavorare durante la malattia?

I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso dell'impresa.

21 SET 2018 · Tempo di lettura: min.
È possibile lavorare durante la malattia?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione conferma che è possibile svolgere un'altra attività lavorativa durante la malattia a patto che non ritardi la guarigione.

Si può svolgere un'attività lavorativa anche se si è in malattia? Su questo tema si è espressa la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 21517 del 31 agosto 2018.

Il caso

Un lavoratore, durante un periodo di infortunio, aveva svolto, senza l'autorizzazione dell'azienda per cui lavorava, un'altra attività lavorativa presso il P.H. ubicato in Muggia, gestito dalla S. s.r.l., di cui era socio. Secondo l'impresa, questa decisione aveva pregiudicato e ritardato la guarigione e, di conseguenza, aveva destituito il dipendente, così come sancito dal R.D. n. 148/1931.

Prima in sentenza di primo grado, e poi con la sentenza n. 255/2013 della Corte di appello di Trieste, i giudici avevano accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando la nullità della sanzione della destituzione e disponendo

"la reintegra nel posto posto di lavoro con il pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra nonché dichiarato la nullità della sanzione della sospensione preventiva dal 22/9/2008 al 15/1/2009 con condanna della società al pagamento delle differenze rispetto all'assegno alimentare percepito in detto periodo di sospensione".

La Corte di appello di Trieste, infatti, in seguito allo studio del c.t.u., affermava che l'attività svolta dal lavoratore durante il periodo dell'infortunio, non poteva in alcun modo aver ritardato la guarigione o aver avuto alcun ruolo aggravante rispetto alla patologia causata dall'infortunio. In seguito alla sentenza della corte territoriale, l'azienda ha fatto ricorso presso la Corte di Cassazione, denunciando "la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi di diligenza e fedeltà sotto il profilo dello svolgimento di altra attività lavorativa, senza autorizzazione".

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso dell'impresa. Secondo gli ermellini, infatti,

"la malattia per infortunio di per sé non esclude la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, a condizione che ciò non determini ritardo nella guarigione o aggravamento, situazione questa che la Corte territoriale ha ritenuto nella specie non integrata".

La Corte di Cassazione, infatti, nella sentenza si è riferita a una precedenza sentenza, la numero 586/2016, secondo cui il lavoratore, al quale sia contestato in sede disciplinato di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia, ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando, peraltro, le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto.

In più, i giudici della Corte di Cassazione hanno sottolineato anche che il reddito percepito dall'attività lavorativa presso il P.H. di Muggia era già esistente in quanto il lavoratore era socio di capitale: "Per il resto va evidenziato che quello di cui si discute è un reddito da capitale e non un reddito da lavoro. Poi, per quanto sembra evincersi dallo stesso ricorso per cassazione, la partecipazione azionaria quale fonte di reddito era esistente anche prima del licenziamento, il che esclude che tale reddito, comunque compatibile con l'ordinaria prestazione lavorativa, potesse considerarsi percepito grazie alla perdita del posto di lavoro".

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