Falsa malattia: quali sono i rischi per i dipendenti?

Ecco quali sono i rischi e quando scatta il licenziamento o quando addirittura il carcere.

23 SET 2020 · Ultima modifica: 25 SET 2020 · Tempo di lettura: min.
Falsa malattia: quali sono i rischi per i dipendenti?

Il lavoratore che richiede la malattia senza alcun problema di salute rischia molto: non solo un procedimento civile, ma anche quello penale come conferma una sentenza della Cassazione del 2018.

Per quanto riguarda il procedimento di carattere civile il lavoratore incorre nel licenziamento. Infatti anche per un solo giorno di falsa malattia il datore di lavoro può decidere di licenziare il dipendente per giusta causa e quindi senza alcun preavviso.

Il datore di lavoro deve però attivare un procedimento disciplinare a carico del dipendente che avrà 5 giorni di tempo per fornire le proprie giustificazioni in merito. All’esito del procedimento disciplinare il datore di lavoro può procedere al licenziamento senza il preavviso dovuto secondo il contratto collettivo di riferimento.

Quando si rischia un procedimento penale?

Falsa malattia: ecco quando il dipendente rischia anche il penale

Produrre un certificato medico falso è un reato e per quanto l’INPS possa cercare di fare i suoi debiti controlli inviando il medico fiscale presso il domicilio del dipendente malato, non sempre vi riesce. Tuttavia il lavoratore in falsa malattia non solo può essere licenziato per giusta causa, ma lo stesso datore di lavoro può denunciarlo per truffa, dal momento che è l’INPS a pagare l’indennità al lavoratore finto malato.

A confermarlo è anche una sentenza della Cassazione, la numero 47286 del 7 ottobre 2018 in cui ha condannato il dipendente a 9 mesi di reclusione e 150 euro di multa per falsa malattia.

Il dipendente non solo aveva truffato lo Stato e moralmente anche il datore di lavoro con la falsa malattia pur certificata, ma contemporaneamente, e questo ha permesso di incastrarlo, lavorava nel periodo di malattia presunta per un’altra azienda. Un rischio altissimo dal momento che la falsa malattia si configura come un reato vero e proprio civile e penale.

La Cassazione più volte si è espressa in merito alla possibilità di lavorare durante la malattia, ma questo può avvenire non quando questa sia falsa, ma quando la malattia sia accertata, ma ovviamente entro certi limiti:

  • il secondo lavoro non deve essere in concorrenza con il primo;
  • il secondo lavoro non deve compromettere in alcun modo la guarigione del dipendente in malattia e quindi il suo rientro sul posto di lavoro.
  • Se è vero che è un sacrosanto diritto del lavoratore assentarsi dal lavoro quando è malato, è anche vero che molti ne abusano.

Sono molti, dunque, i datori di lavoro che affrontano situazioni spiacevoli dove i dipendenti lamentano malattie immaginarie per non andare a lavoro. E allora cosa può fare il datore di lavoro? 

La prima cosa da fare è accertarsi della falsità della malattia mediante qualsiasi prova e poi si potrà procedere al licenziamento per finta malattia. In ogni caso, è sempre consigliato rivolgersi ad un legale esperto di diritto del lavoro, che saprà indicare i provvedimenti più opportuni da adottare.

Vediamo ora nello specifico quando si configura un licenziamento legittimo per finta malattia.

Diritto ad assentarsi per malattia

Ciascun dipendente ha il diritto ad assentarsi dal lavoro per motivi di salute e ad essere ugualmente retribuito. La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro nei primi 3 giorni e dal 4° giorno in poi è corrisposta dall’INPS; essa sarà così ripartita:

  • Fino al 4° giorno di malattia: 100% della paga media giornaliera
  • Dal 4° al 20° giorno di malattia: 50% della paga media giornaliera
  • Dal 21° al 180° giorno: 66,66% di paga media giornaliera

Riguardo ai dipendenti pubblici il discorso è parzialmente diverso. Essi, infatti, percepiscono un’indennità pari all’80% della paga media giornaliera per l’intera durata della malattia.

Stando così le cose, è nell’interesse sia del datore di lavoro sia dell’INPS accertarsi della veridicità della malattia lamentata dal lavoratore. E questo accertamento viene fatto sottoponendo il lavoratore alla visita del medico fiscale, visita che viene eseguita presso il suo domicilio in determinate fasce orarie, che sono:

  • Dipendenti privati: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00
  • Dipendenti pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

E se il lavoratore non dovesse essere a casa?

A dispetto di quanto si potrebbe credere, il lavoratore non potrà essere licenziato. Invero, il lavoratore ha la possibilità di giustificare l’assenza e, solo qualora si renda irreperibile in maniera ingiustificata per la terza volta consecutiva, sarà soggetto a sanzioni pesanti che possono portare alla perdita dell’indennità.

Denuncia all’Inps

Il lavoratore, che lamenta l’impossibilità di lavorare per motivi di salute, deve recarsi nel più breve tempo possibile (e comunque entro 48 ore) dal proprio medico di famiglia e avvertire il suo datore di lavoro. Una volta accertata la patologia con relativa diagnosi e prognosi, il medico di famiglia dovrà fare denuncia (cioè dichiarare) all’Inps la malattia del lavoratore. A seguito di questa comunicazione, il lavoratore viene di regola sottoposto alla visita fiscale.

Licenziamento per finta malattia

Durante il periodo di malattia il lavoratore potrebbe, però, essere sorpreso a compiere attività che secondo quanto dichiarato dai medici non avrebbe mai potuto svolgere. Pensiamo, ad esempio, al caso in cui il lavoratore lamenti un dolore alla schiena che, a suo dire, gli impedirebbe di recarsi a lavoro e poi, invece, viene ritratto in una foto a passeggiare. E allora che dovrà fare il datore di lavoro?

Egli potrà procedere al licenziamento legittimo per giusta causa, purché riesca a dimostrare che siamo in presenza di una finta malattia. Ciò che conta, infatti, non è quanto è scritto nel certificato medico bensì l’effettività della malattia.

La finta malattia, dunque, può essere definita come giusta causa, cioè come l’evento che rende impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.). Sono, infatti, giusta causa le gravi inadempienze contrattuali e tutti quei fatti e comportamenti che fanno venir meno la fiducia su cui si basa il rapporto di lavoro. D’altronde, il lavoratore, fingendosi malato e impegnando il suo tempo altrove, viola i suoi doveri contrattuali, compromettendo irrimediabilmente il rapporto. Un siffatto comportamento, infatti, denota mala fede e slealtà nei confronti del datore del lavoro, determinando una sfiducia totale che rende impossibile proseguire, anche provvisoriamente, il rapporto di lavoro.

Procedendo al licenziamento per finta malattia, il datore di lavoro non andrà incontro alle conseguenze sfavorevoli, tipiche del licenziamento senza giusta causa, quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni.

Beninteso, non qualsiasi finta malattia darà luogo ad un licenziamento legittimo. È necessario, infatti, che il comportamento scorretto tenuto dal lavoratore (la finta malattia) abbia recato notevoli danni all’azienda. Ad esempio, la finta emicrania del dipendente durata solo un giorno non potrà legittimare un licenziamento per finta malattia.

Come dimostrare una falsa malattia?

Il datore potrà condurre delle indagini volte a fondare il licenziamento per finta malattia; potrà prendere in considerazione tutti quei comportamenti tenuti dal lavoratore e che siano incompatibili con la presunta patologia dallo stesso dichiarata.

In linea generale, sarebbe inibito al datore di lavoro effettuare qualsiasi controllo sull’idoneità e sull’infermità per malattia del lavoratore, salvo quello disposto tramite il servizio ispettivo dell’INPS, il medico fiscale appunto (art. 5 l. 20 maggio 1970, n.300, cd. Statuto dei lavoratori).

Il datore, tuttavia, ha il dovere di tutelare il suo patrimonio aziendale e gli altri dipendenti. Egli può contestare i certificati medici attestanti la presunta finta malattia attraverso qualsiasi circostanza di fatto, atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la minore gravità della stessa.

Il datore può compiere varie indagini volte ad accertare cosa fa realmente il lavoratore durante la malattia. E per compiere tali indagini può addirittura rivolgersi a un’agenzia investigativa, debitamente autorizzata a compiere la sua attività, affinché questa scopra le attività compiute dal lavoratore alla luce del sole. O ancora può servirsi di social network quali Facebook o Instagram e rintracciare foto e post che diano prova della buona salute del dipendente. Pensiamo, ad esempio, a quel lavoratore – e sono anche moltissimi oggigiorno - che dichiara di sentirsi male, pur trovandosi in vacanza.

Le prove così acquisite, come anche le foto di Facebook, possono essere portate in giudizio e fatte valere come prove giustificanti il licenziamento legittimo ove il lavoratore dovesse impugnare il licenziamento per finta malattia.

Da non trascurare, infine, è il fatto che il lavoratore licenziato per finta malattia potrebbe essere denunciato per truffa dal datore di lavoro.

 

 

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