Gli animali possono ereditare?

Lasciare l'eredità a un animale domestico: scopriamo quando e come è possibile.

30 SET 2020 · Tempo di lettura: min.
Gli animali possono ereditare?

Nel nostro ordinamento gli animali non sono dotati di capacità giuridica, ossia sono privi della capacità di essere titolari di diritti e di obblighi. La capacità giuridica è, infatti, riservata alle persone fisiche e a quelle giuridiche, con l'ovvia conseguenza che l'animale potrà essere solo il beneficiario della tutela apprestata dalla legge. 

 

In questo senso, con la comune espressione "diritti degli animali":

  • non ci si riferisce alla titolarità di diritti soggettivi da parte degli animali
  • si fa riferimento al complesso della tutela giuridica che il diritto pubblico appresta in difesa di quegli esseri viventi (Cass. n. 22728/2018)

 

Essi possono formare oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali (Cass. n. 22728/2018). Data questa natura giuridica, gli animali non potranno essere nominati come eredi.

Per tutelare un animale domestico dopo il decesso, sebbene esso non possa essere nominato erede, è possibile provvedere con il testamento con il quale si può assicurare che l'animale risulti beneficiario di una parte del patrimonio (fermi restando il rispetto della quota di legittima), nominando una persona fisica o giuridica, che si occupi di gestire una determinata somma, al solo scopo di tutelare, appunto, l'animale stesso.

 

 

Eredi e oneri a tutela degli animali domestici

Il testamento è un atto con il quale ciascuno può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze. Il testatore, proprietario di un animale domestico, quindi, con tale atto potrà nominare come erede una persona fisica o una persona giuridica, con l'onere che quest'ultima si prenda cura del proprio animale domestico. 

Si tratta di una disposizione testamentaria gravata da un onere che, nel nostro ordinamento, è perfettamente legittima. In questa prospettiva, l'animale domestico non sarà erede, ma diventerà destinatario degli effetti di quella specifica disposizione testamentaria.

E se l'erede non provvede a prendersi cura dell'animale domestico e ad adempiere alla volontà del testatore?

Il nostro ordinamento prevede che chiunque sia interessato, sia moralmente che economicamente, all'adempimento di tale onere, potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria, la quale, una volta accertato l'inadempimento, dichiarerà risolta tale disposizione testamentaria se:

  • la risoluzione è stata prevista dallo stesso testatore;
  • l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione testamentaria stessa.

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, affidando l'incarico di assicurare la corretta esecuzione delle sue volontà. L'esecutore, in pratica, nel caso dell'onere in questione, si preoccuperà affinché venga esattamente eseguita la disposizione testamentaria e che quindi l'erede nominato adempia al suo onere di tutela dell'animale domestico.

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