Il beneficiario di Amministrazione di Sostegno conserva la capacità di donare salvo che il Giudice Tutelare decida di limitarla.
Con la Sentenza n.114/19 la Consulta ha ritenuto che il beneficiario di Amministrazione di Sostegno non può essere privato della capacità di donare.
Con la sentenza n. 114 del 10 maggio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la persona beneficiaria di Amministrazione di Sostegno non può essere privata della capacità di donare, fuori dai casi espressamente stabiliti dal Giudice Tutelare, restando tale capacità integra in mancanza di diversa precisa indicazione.
Il caso in esame ha riguardato una donna, che a seguito degli esiti di un'emorragia celebrale, era divenuta incapace di provvedere ai propri interessi in modo autonomo. Veniva nominata la sorella Amministratore di Sostegno. L'Amministratore di Sostegno "facendosi interprete della volontà della beneficiaria" chiedeva al Giudice Tutelare di ottenere l'autorizzazione a concludere, in nome e per conto della beneficiaria, una donazione di modico valore, in denaro, a favore della figlia della beneficiaria stessa, prossima al matrimonio.
L'ordinanza del Giudice Tutelare di Vercelli del 19 febbraio del 2018 riteneva che i beneficiari di Amministrazione di Sostegno non potessero porre in essere valide donazioni, neppure con le forme abilitative previste dal panorama normativo, e questo confliggeva decisamente con gli artt. 2 e 3, primo e secondo comma della Costituzione.
L'assoluta incapacità di donare in capo al beneficiario di Amministrazione di Sostegno discende dall'applicazione dell'art. 774, co. 1, c.c. e rappresenta un ostacolo di ordine sociale che svilisce lo sviluppo della persona umana. Il Giudice Tutelare quindi aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 774 c.c., nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte del beneficiario di Amministrazione di Sostegno.
Con la Sentenza n.114/19 la Consulta ha ritenuto non fondanti le questioni sollevate dal Giudice Tutelare, rilevando come queste siano state mosse da un presupposto interpretativo errato, non condiviso dai Giudici Costituzionali, secondo cui il beneficiario di Amministrazione di Sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il Giudice Tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla, "tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato, dall'art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ.".