IL FIGLIO OLTRE LA SOGLIA DEI 34 ANNI PER I GENITORI E
il figlio maggiorenne non ha alcun diritto di permanere nell'abitazione seppur natale di proprietà esclusiva dei genitori contro la loro volontà in forza del solo vincolo familiare, anzi ai
IL FIGLIO OLTRE LA SOGLIA DEI 34 ANNI PER I GENITORI E' ADULTO
Il giudice di merito precisa che in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed Europee, oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere indicativo ai fini della sussistenza dell'obbligo di mantenimento genitoriale ai sensi degli artt. 337 ter e septies c.c. secondo cui, rispettivamente, "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito… il giudice può disporre anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
IN SUBORDINE IL FIGLIO MAGGIORENNE PUO' CHIEDERE GLI ALIMENTI
Tutt'al più, la disoccupazione del figlio maggiorenne può essere apprezzata dal giudice ai fini di un obbligo del genitore a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e ss. c.c. nei confronti del figlio quale persona adulta che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Tuttavia, in tale evenienza diviene fondamentale l'espressa domanda ali alimenti formulata dal figlio adulto bisognoso, non essendo sufficiente ad esempio la circostanza che il genitore abbia volontariamente "ospitato" il figlio nella casa natale di proprietà esclusiva del padre o della madre in virtù del vincolo familiare, ma è necessaria la prova della consapevolezza in capo al genitore di adempiere ad un'obbligazione giuridica e la volontà di far fronte all'obbligo tenendo presso di sé il figlio e fornendogli i mezzi necessari.
IL FIGLIO MAGGIORENNE CHE CONTINUA AD ABITARE NELLA CASA DEI GENITORI E' SEMPLICE DETENTORE QUALIFICATO
In altri termini, l'uso consolidato del figlio divenuto maggiorenne di continuare ad abitare nella casa familiare di proprietà dei genitori, non attribuisce allo stesso alcun diritto alla protrazione di tale permanenza né tale circostanza, unitamente alla non autosufficienza economica del figlio, è indicativa dell'adempimento dell'obbligo al mantenimento data l'età adulta e nemmeno agli alimenti, ove non vi sia prova che il figlio abbia mai chiesto ed ottenuto il diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 433 nei confronti del genitore proprietario dell'immobile.
Pertanto, precisa la Sentenza del Tribunale di Modena, che la permanenza nell'immobile natale da parte del figlio maggiorenne da luogo ad una forma di negozio atipico basato sul vincolo familiare equiparabile al comodato gratuito a tempo indeterminato in virtù di un rapporto oramai consolidato di solidarietà e affetto familiare che trova fondamento negli artt. 2 e 29 Cost. ed il rapporto che si instaura con il bene costituisce una forma di detenzione qualificata.
Come tale il figlio maggiorenne non ha alcun diritto di permanere nell'abitazione seppur natale di proprietà esclusiva dei genitori contro la loro volontà in forza del solo vincolo familiare, anzi ai sensi dell'art. 1810 c.c. egli è tenuto a rilasciare l'immobile occupato a richiesta dei legittimi genitori proprietari esclusivi nel rispetto del solo limite della buona fede che impone la concessione di un termine ragionevolmente congruo alla ricerca di una nuova abitazione.