Il risarcimento del danno morale va liquidato unitamente al danno biologico
Il risarcimento del danno morale contestualmente alla voce del danno biologico va liquidato perchè implica la derivazione di una sofferenza interiore o patema d'anima.
Il Giudice di Pace di Palermo ha pronunciato la sentenza accogliendo la richiesta risarcitoria proposta nell'interesse di una nostra assistita per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
Al di là della vicenda di ordinaria inciviltà cittadina, che vede un pedone attraversare la strada sulle strisce pedonali ed investito da una vettura priva di copertura assicurativa, merita interesse la motivazione seguita dal giudice per pervenire alla liquidazione del danno morale.
Il danneggiato è spesso costretto a ricorrere alle vie giudiziarie proprio a causa della ritrosia delle compagnie assicuratici a riconoscere detta voce di danno in fase stragiudiziale.
Eppure, nonostante le interpretazioni che ancora oggi le società assicuratrici sono solite sostenere nelle sedi giudiziarie, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza 24 giungo - 11 novembre 2008 n. 26972, pur ribandendo il principio di unitarietà del danno non patrimoniale, hanno affermato il principio della "legittima congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico e del danno morale liquidato quest'ultimo in una percentuale del medesimo" (Cass 12.09.2001 n. 18641 ed in senso conforme Cass. 13.07.2011 n. 15373).
Quindi la voce del danno morale contestualmente alla voce del danno biologico è ammissibile in quanto mentre quest'ultimo consiste nella lesione della integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale, il danno morale implica la derivazione di una sofferenza interiore o patema d'animo non ponderabile mediante accertamento medico.
Ed, infatti, in ordine alla prova della sussistenza del pregiudizio in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della su richiamata sentenza hanno ritenuto sufficiente anche la prova presuntiva.
Invero, con sentenza n. 11059 del 13.05.2009, afferma il Giudice di Pace, la Suprema Corte ha statuito che "il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni ed è sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi del fatto ignoto dal verificarsi del fatto noto".
Alla luce di dette considerazioni, il Giudice di Pace ha dunque condannato i convenuti in solido anche al risarcimento del pregiudizio morale sofferto dalla nostra cliente presuntivamente sussistente in considerazione dell'esame delle valutazioni medico legali effettuata dal consulente tecnico di ufficio.
Avv. Carlo Riela