Violenza sessuale: costretta a rapporti non protetti dal marito con HIV

La moglie era stata costretta dal marito a subire rapporti sessuali con violenza e minaccia senza protezione, non sapendo inizialmente che l'uomo era affetto da HIV.

7 DIC 2017 · Tempo di lettura: min.
Violenza sessuale: costretta a rapporti non protetti dal marito con HIV

Se il marito costringe sua moglie ad avere rapporti sessuali, essendo inoltre affetto da HIV, incorre nel reato di violenza sessuale. In questo caso, la sola testimonianza della vittima vale come prova, se analizzata attentamente dal giudice. A confermare questa procedura è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 52051/2017.

Il caso

La Corte d'Appello di Brescia, in opposizione a quanto precedentemente confermato dal Gup del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato colpevole un uomo per il reato di violenza sessuale continuata secondo gli articoli 81, cpv, 609 bis del Codice Penale. La moglie, infatti, è stata costretta a subire rapporti sessuali con violenza e minaccia senza protezione. L'uomo, inoltre, è affetto da diverso tempo da HIV. La vittima non ne era inizialmente a conoscenza. La scoperta è avvenuta recentemente e la donna si è poi rifiutata di avere ulteriori rapporti sessuali.

L'imputato si è poi rivolto alla Corte di Cassazione in quanto, secondo la difesa: "l'unica fonte di prova costituita testimonianza della parte civile, ritenuta non attendibile dal primo giudice eccepisce […] la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della prova e di positiva affermazione della sua attendibilità, troppe volte sostenuta dalla Corte di appello con giudizi di verosimiglianza piuttosto che di certezza".

Il giudice dell'udienza preliminare, infatti, aveva considerato inizialmente diversi punti: "l'imputato aveva nascosto alla moglie di essere infetto (aveva serbato la medesima condotta nei confronti della sua ex compagna); la moglie, dal canto suo, aveva scoperto casualmente la malattia del marito […]; la donna (a conoscenza della morte sia della prima moglie che della precedente compagna dell'uomo) aveva accusato il marito di averla ingannata e aveva opposto la propria indisponibilità ad ulteriori rapporti sessuali non protetti (inverosimile - secondo il Gup - la tesi dipensiva che la donna avesse acconsentito in piena serenità a rapporti non protetti); la donna non aveva alcun interesse economico a denunziare il marito". Tuttavia, lo stesso Gup, non aveva creduto alla donna partendo dalla premessa dell'"enfatizzazione [da parte di quest'ultima] delle pretese sessuali del coniuge", L'imputato, in contrasto con la Corte d'Appello, si rifaceva alla sentenza del giudice dell'udienza preliminare per motivare il suo ricorso.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Secondo gli ermellini, infatti: "in tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha reso, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti". La Corte di Cassazione, dunque, ha seguito la sentenza della Corte di Appello, ritenendo credibile il racconto della vittima che, non aveva avuto alternativa se non quella di subire le violenze.

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