Cassazione: no a espulsione di migranti se disabili

La Corte di Cassazione ha dato la precedenza al diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione e dalla Convenzione europea per i Diritti dell'Uomo.

23 AGO 2017 · Tempo di lettura: min.
Cassazione: no a espulsione di migranti se disabili

Una sentenza della Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un immigrato disabile che era stato condannato all'espulsione dal territorio italiano.

La difficile situazione in cui versano molti migranti li spinge a vivere situazioni di alto rischio per raggiungere le coste italiane. Secondo i dati del Viminale del 26 giugno scorso, sono stati 73.094 gli arrivi, un 14% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La mancanza di politiche comuni all'interno dell'Unione Europea peggiora una situazione già complessa per l'accoglienza degli immigrati e per lo Stato italiano.

Il 31 luglio scorso è stata la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 38041/2017, ad esprimersi sul caso di un immigrato magrebino detenuto, affetto da disabilità e per cui era stata prevista l'espulsione come misura alternativa al carcere.

Il caso e la sentenza

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 23/6/2016, aveva deciso di imporre a un uomo magrebino, in Italia da più di 30 anni, l'espulsione come alternativa alla detenzione. Tuttavia, l'uomo era invalido al 100% a causa l'amputazione della gamba sinistra. A causa di questa disabilità l'immigrato era costretto ad utilizzare una protesi o una carrozzina e percepiva un assegno dell'Inps. Secondo il Tribunale di Sorveglianza, però, la situazione di disabilità dell'uomo non rientrava tra le condizioni previste dal legislatore per il divieto di espulsione, così come indicato nell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 286, del 25 luglio 1998. L'immigrato ha deciso di fare ricorso presso la Corte di Cassazione, in quanto, nel sup paese d'origine, non avrebbe potuto usufruire di una buona assistenza sanitaria e per la mancanza di legami familiari.

Gli ermellini hanno deciso di accogliere il ricorso dell'uomo, in contrasto con la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. La Corte di Cassazione, pur prendendo in considerazione gli elementi del Decreto Legislativo n. 286, in quanto il caso dell'immigrato non riguardava il caso di "cure urgenti o essenziali" previste dalla legge per evitare l'espulsione, ha dato precedenza all'articolo 32 della Costituzione Italiana e alla Convenzione europea per i Diritti dell'Uomo che stabiliscono il diritto alla salute. In questo caso, infatti, l'esecuzione dell'espulsione avrebbe potuto causare un grave pregiudizio per la salute dell'uomo.

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, il rimpatrio forzato va valutato caso per caso per quegli immigrati senza documenti e disabili, non solo attraverso gli elementi previsti dal Decreto Legislativo n. 286, ma anche attraverso i principi della Corte dei Diritti Umani. Secondo gli ermellini, infatti:

"tale norma, infatti, deve essere letta, in una prospettiva costituzionalmente orientata, alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n.252 del 2001, che ha già evidenziato, in relazione al diritto alla salute, come la normativa sugli stranieri (d.leg. n.286 del 1998) non esclude, ed anzi impone, che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di una persona irregolarmente soggiornante nello Stato non possa essere eseguito, quando dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo […]".

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