Imposta di bollo e di registro e tasse non dovute per i trasferimenti degli immobili quando si scioglie l’unione civile
Lo scioglimento giudiziale dell'unione civile comporta, in caso di trasferimento di diritti immobiliari, che la imposta di bollo registro e altre tasse non siano dovute.
L.' Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un notaio che in precedenza aveva rogato l'atto di compravendita di una unità immobiliare acquistata in comproprietà da una coppia dello stesso sesso, uniti civilmente ( con unione trascritta nel Registro delle Unioni Civili ) e in regime patrimoniale di separazione di beni con fruizione delle agevolazioni " prima casa" e che in seguito a un accordo sui propri diritti immobiliari avanti all'autorità giudiziaria dove gli uniti civilmente si erano presentati per dare atto della cessazione della loro unione ovvero per sancire lo scioglimento del loro vincolo, aveva ricevuto l'atto portante il trasferimento di diritti immobiliari attuativi chiedendo se lo stesso fosse esentato dall'imposta di bollo e di registro e altro.
La risposta n. 573/2022 dell'Agenzia delle Entrate dopo un attento richiamo della normativa, delle sentenze della Corte Costituzionale, delle proprie risposte ad altri interpelli effettuati sullo stesso argomento ma per coppie sposate , con particolare sottolineatura e richiamo che l'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 ovvero della norma che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa per quanto concerne lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, esenzione si badi non applicabile all'istituto della separazione consensuale ( e del divorzio congiunto) tramite accordo concluso innanzi al sindaco, chiarisce, richiamando la normativa riferibile all'unione civile che richiama le disposizioni concernenti i procedimenti di separazione e divorzio, che anche per le unioni civili sciolte in via giudiziale , è applicabile l'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa.
L'agenzia delle entrate poi chiarisce con riguardo all'agevolazione prima casa, dopo aver ricordato che per il trasferimento al coniuge dell'immobile o di una quota di esso in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o di divorzio, stante l'applicabilità dell'art. 19 della L. 74/87 sopra indicata, che anche per lo scioglimento giudiziale delle unioni civili se detto trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale non si verifica la decadenza dell'agevolazione " prima casa", sottolineando la circostanza che il coniuge ( o l'unito civile) cedente non deve però provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.
L'Agenzia delle Entrate che aveva ricevuto dal Notaio istante anche una bozza del ricorso introduttivo della procedura in corso di deposito presso il Tribunale Competente tenuto conto che le parti avrebbero proceduto a sciogliere giudizialmente l'unione civile, ha ritenuto che l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due dovesse andare esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi del richiamato art.19 .
A parere di chi scrive, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto disporre diversamente in quanto le unioni civili disciplinate dalla legge 20 maggio 2016 n.76 sono secondo quanto stabilito dall'art.1 una " specifica formazione sociale ai sensi dell'art 2 e 3 della Costituzione" ovvero l'unione civile comporta il riconoscimento giuridico finalizzato a stabilire diritti e doveri reciproci tant'è che al comma 20 dell'art.1 della L.76 richiamata proprio per la tutela dei diritti derivanti dall'unione civile tra le persone dello stesso sesso viene stabilito che " le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole " coniuge", " coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra le persone dello stesso sesso".
In ogni caso l'Agenzia richiamando anche il comma 25 dell'art 1 della legge 76 di cui sopra non avrebbe potuto differire dal parere che anche per i trasferimenti immobiliari degli uniti civilmente nel momento dello scioglimento giudiziale dell'unione civile non sono dovute imposte e tasse essendo applicabili, poichè richiamate, le disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio ( oltre che la cd." negoziazione assistita").