In sede di separazione consensuale, l'accordo può prevedere il trasferimento di immobili tra i coniugi o a favore dei figli

Nei giudizi di separazione consensuale e divorzio congiunto l′accordo dei coniugi può prevedere l′immediato trasferimento di beni immobili da un coniuge all′altro o a favore dei figli; non è necessario ripetere l′accordo innanzi al notaio.

25 AGO 2024 · Tempo di lettura: min.
In sede di separazione consensuale, l'accordo può prevedere il trasferimento di immobili tra i coniugi o a favore dei figli

"Le clausole dell′accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l′attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all′art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall′art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l′ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari". É quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 29/07/2021, n.21761. La vicenda sottoposta all′attenzione del Collegio vedeva protagonisti i coniugi Mevio e Terenzia, i quali, in sede di divorzio consensuale innanzi al Tribunale di Pesaro, decidevano di risolvere in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, addivenendo al seguente accordo: a) Mevio si impegnava a versare mensilmente l′assegno divorzile in favore della moglie Terenzia nonché l′assegno di mantenimento in favore dei figli, maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente; b) sempre Mevio trasferiva a favore dei figli la nuda proprietà relativa alla sua quota del 50% su di un immobile cointestato con la moglie, mentre a favore di quest′ultime ne concedeva, i riferimento alla stessa quota di sua competenza, l′usufrutto. Unitamente al ricorso, producevano documentazione tecnica attestante la conformità urbanistica del predetto immobile e perizia tecnica giurata, con allegati l′attestazione di prestazione energetica e la dichiarazione di conformità dell′impianto termico, impegnandosi, altresì, ad effettuare a proprie spese tutte le formalità di pubblicità immobiliare, le necessarie volture presso gli uffici competenti, esonerando all′uopo il cancelliere da ogni responsabilita′, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicita′ immobiliare, nonche′ la successiva nota di trascrizione rilasciata dall′Agenzia del Territorio. Mevio e Terenzia intendevano ottenere, tramite l′accordo, l′immediata traslazione della proprietà, evitando di stipulare un mero contratto preliminare di vendita, che avrebbe comportato, da un lato, ingenti costi connessi alla stipula dell′atto notarile definitivo, dall′altro, il rischio della inadempienza di uno dei contraenti, risolvibile solo tramite un dispendioso e lungo contenzioso. Nonostante le richieste dei ricorrenti, il Tribunale di Pesaro qualificava gli accordi suddetti quali meri impegni preliminari di vendita ed acquisto; Mevio e Terenzia, pertanto, impugnavano la decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona, che, però, confermava quanto statuito in primo grado; sicché essi proponevano ricorso per Cassazione congiunto. Con ordinanza interlocutoria n. 3089/2020, la I sez. Civ. della corte di legittimità, considerato che l′oggetto e i motivi di ricorso involgevano questioni di particolare rilievo sulla giurisprudenza di merito, peraltro divisa sul punto, rimetteva il giudizio innanzi al Primo Presidente ai fini della eventuale, poi in effetti avvenuta, assegnazione alle Sezioni Unite. L′ordinanza metteva in luce che i temi da affrontare concernevano l′autonomia delle parti in sede della determinazione degli accordi della <> aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari (articoli 1322 e 1376 c.c.), l′interpretazione di tali accordi (articoli 1362 c.c. e segg.), ed il ruolo svolto dal notaio in relazione all′identificazione catastale dell′immobile ed alla sua conformita′ alle risultanze dei registri immobiliari (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 19). In particolare, rilevava l′ordinanza della I sez. che la sentenza di merito reputava inderogabile la verifica della conformità ipocatastale dell′immobile svolta dal notaio e ciò in contrasto con l′orientamento prevalente già manifestato dalla Corte di legittimità. Infine, evidenziava che sebbene tali questioni erano sorte in un giudizio di divorzio congiunto, l′impatto dei temi affrontati sulla giurisprudenza di merito esigeva una decisione che potesse fornire anche indicazioni per la risoluzione delle problematiche, del tutto simili, valevoli in riferimento all′istituto della separazione consensuale. Onde non tediare il lettore, considerata la estensione dell′articolo, si è ritenuto opportuno illustrare il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite, unitamente ad un succinto riassunto della vicenda sostanziale che ha condotto i coniugi a spiegare le loro ragioni innanzi alla Corte di Cassazione. Si rinvia, per la più approfondita analisi al seguente link Nei giudizi di separazione consensuale e divorzio congiunto l′accordo dei coniugi può prevedere l′immediato trasferimento di beni immobili da un coniuge all′altro o a favore dei figli; non è necessario ripetere l′accordo innanzi al notaio (studiolegalesarappa.it)

Scritto da

Studio Legale Sarappa

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