L'assegno di mantenimento ordinario per i figli non può ricomprendere le spese straordinarie
L'assegno di mantenimento ordinario per i figli non può ricomprendere le spese straordinarie. Pronuncia della Cassazione Civile sez.I data 08/09/2014 n. 18869 - Quota fissa mensile determi
Quota fissa mensile determinata per il mantenimento dei figli: in tema di divorzio, il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno.
Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.
Il caso, riguardava un padre che veniva condannato in primo grado a versare a titolo di mantenimento delle due figlie miniori la somma di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, stabiliva a carico del padre la cifra complessiva di euro 1.000,00, comprensiva anche delle spese straordinarie.
Per la Corte d'Appello il contributo per le spese straordinarie già sostenute dalla madre per le figlie era da ricomprende nell'assegno di mantenimento mensile.
La madre, alla luce di questa decisione, proponeva ricorso per cassazione.
Con ottenimento della pronuncia di cui sopra.