Lo straining: una forma attenuata di mobbing
Risarcito il danno da straining, e non da mobbing, se trattasi di vessazioni saltuarie e prive del requisito della continuità.
La Corte di cassazione, con la recente Sentenza n. 3291/2016, si è pronunciata su una particolare tipologia di mobbing attenuato, lo "straining", consistente in una situazione costante di stress che si manifesta in condotte tendenti alla dequalificazione, ove la vittima subisce azioni ostili ma limitate nel numero e distanziate nel tempo.
Nel caso di specie, i comportamenti e gli episodi di emarginazione messi in atto contro il lavoratore sono stati qualificati come straining. La condotta dannosa e vessatoria, infatti, era priva del requisito della continuità e si era realizzata con un'azione unica e isolata.
Lo straining, dunque, rappresenta una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, come può accadere ad esempio in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti del lavoro.
In tutte le suddette ipotesi, se la condotta nociva si realizza con una azione unica e isolata o comunque in più azioni, ma prive di continuità si è in presenza dello straining che può sempre produrre una situazione stressante, la quale a sua volta può anche causare gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici.
Lo Studio è a disposizione per consulenze sul tema.