Mantenimento dei figli: come gestire le spese ordinarie e straordinarie dopo la separazione
In seguito a una separazione o divorzio, il mantenimento dei figli diventa un aspetto centrale da gestire tra i genitori.
Le spese ordinarie, che comprendono vitto, alloggio e vestiario, vengono coperte dall'assegno di mantenimento, ma esistono anche spese straordinarie, imprevedibili e non comprese in questo assegno, che richiedono un approccio diverso.
La legge italiana distingue tra spese straordinarie che necessitano di un preventivo accordo tra i genitori, come cure mediche private o corsi extra-scolastici, e quelle che possono essere decise da uno solo dei genitori, come spese mediche urgenti.
La Corte di Cassazione ha ribadito che anche in mancanza di accordo, il genitore che ha sostenuto spese straordinarie ha diritto al rimborso. Il principio di proporzionalità guida la suddivisione delle spese, con la possibilità di rivedere gli accordi in caso di mutamento delle condizioni economiche
Garantire il benessere dei figli dopo una separazione o un divorzio non è solo un dovere morale, ma anche legale. Il Codice Civile italiano non lascia spazio a dubbi: ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei propri figli, adeguandosi al principio di proporzionalità rispetto al proprio reddito. Ma quando si tratta di spese impreviste o non ordinarie, la situazione si complica.
Il mantenimento quotidiano, come cibo, vestiti e alloggio, rientra nelle spese ordinarie e viene coperto dall'assegno di mantenimento stabilito dal giudice. Tuttavia, esistono spese straordinarie, più difficili da prevedere, che devono essere condivise tra i genitori.
Queste includono spese mediche urgenti o quelle legate all'educazione, come i libri scolastici o i corsi di recupero. Eppure, non tutte richiedono un preventivo accordo: alcune possono essere decise autonomamente da uno dei genitori. Per altre, come le attività extra-scolastiche o le cure mediche private, è necessario il consenso di entrambi.
Le spese straordinarie non possono essere sempre incluse nell'assegno di mantenimento, proprio per la loro imprevedibilità. E quando uno dei genitori anticipa queste spese, ha diritto a un rimborso, anche senza un preventivo accordo, come chiarito dalla Corte di Cassazione.
Non è sempre facile trovare un equilibrio, ma la legge italiana offre la possibilità di rivedere gli accordi in caso di cambiamenti economici, assicurando che le necessità dei figli siano sempre al primo posto.
È sempre, quindi, necessario l'accordo per la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie? I Giudici della Sezione VI hanno sostenuto che non è necessario il previo accordo non solo quando si tratta di spese straordinarie obbligatorie ma anche in tutti gli altri casi: "Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso" (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 02/03/2022, n. 6799)
Recentemente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024, è tornata ad occuparsi della nozione e della tipologia delle spese straordinarie che, in quanto tali, non sono incluse nella quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli.I Giudici hanno evidenziato come "in tema di mantenimento dei figli, costituiscano spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma IV cod civ e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intense come anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti onere sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione dell'assegno"