Maternità surrogata e status del figlio; prevalenza dell’interesse del minore sull’interesse della verità.
E' più importante l'interesse del minore anche se questi è stato concepito con surrogazione di maternità eterologa e non consentita dal nostro ordinamento che non l'interesse alla verità.
La Corte Costituzionale con sentenza n.272 del 18 dicembre 2017, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Milano per l'art. 263 cod.civ. -in una vicenda in ordine alla trascrizione del certificato di nascita formato all'estero, relativo alla nascita di un bambino, riconosciuto come figlio naturale di una coppia di cittadini italiani, i quali nell'ambito delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni avrebbero ammesso il ricorso alla surrogazione di maternità, realizzata attraverso ovodonazione - affermando che il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito consurrogazione di maternità deve valutare e comparare l'interesse del minore all'interesse della verità.
I Giudici della Consulta hanno sottolineato che vi sono casi in cui la valutazione comparativa è fatta direttamente dalla legge ( ad esempio, per il disconoscimento del figlio concepito da fecondazione eterologa) e ve ne sono altri " in cui il legislatore impone, all'opposto, l'imprescindibile presa d'atto della verità, con divieti come quello della maternità surrogata , ma l'interesse del minore non è per questo cancellato". Quindi le variabili che il giudice deve tenere conto " oltre alla durata del rapporto con il minore e, quindi, alla condizione identitaria già acquisitaoggi assumono particolare rilevanza le modalità del concepimento e della gestazione" e la possibilità per il genitore sociale di stabilire , con l'adozione in casi particolari, un legame giuridico che garantisca al minore un'adeguata tutela.
Nella valutazione comparativa rimessa al giudice deputato alla pronuncia dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art 263 cod.civ. rientra anche la considerazione dell'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento ricollega alla surrogazione di maternità che " offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane".