No al licenziamento se l'azienda perde l'appalto
Il mancato rinnovo dell'appalto o la perdita della commessa non giustifica tout court il licenziamento del lavoratore quale conseguenza del ridimensionamento dell'attività produttiva.
Il mancato rinnovo dell'appalto o la perdita della commessa non giustifica tout court il licenziamento del lavoratore quale conseguenza del ridimensionamento dell'attività produttiva.
L'azienda deve dare prova che a fronte della perdita della commessa o dell'appalto ha dovuto riorganizzarsi. Non solo, la società dovrà dimostrare concretamente la soppressione del posto di lavoro in precedenza occupato dal lavoratore, la ridistribuzione delle mansioni tra altri lavoratori, la eliminazione di tutte le posizioni lavorative impegnate nell'appalto venuto meno, l'impossibilità di utilizzazione del lavoratore in altre mansioni.
Così si è espressa la Cassazione nella recente sentenza n. 13778 del 6 luglio 2016.Infatti, affinchè il licenziamento possa considerarsi legittimo per "giustificato motivo oggettivo" ex art. 3 legge n. 604/1966, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a fattori concreti collegati ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti al momento del licenziamento, e dell'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con il proprio livello professionale.