Nullità del Matrimonio Canonico: in Cosa Consiste e Quando Possiamo Ricorrere a Questa Procedura Legale

Proponiamo una "radiografia" sulla nullità del matrimonio canonico: spieghiamo quali siano i motivi di nullità, l'iter previo e le sue posteriori conseguenze.

4 MAG 2021 · Tempo di lettura: min.
Nullità del Matrimonio Canonico: in Cosa Consiste e Quando Possiamo Ricorrere a Questa Procedura Legale

Intervistiamo quest’oggi l’Avvocato Elisabetta Sorcini, esperta in Diritto di Famiglia, di cui si occupa a livello civile, internazionale e canonico. Difatti, il tema che tratteremo durante quest’intervista sarà proprio la nullità del matrimonio canonico. Attraverso queste domande e le sue risposte, gentile Avv. Sorcini, vorremmo far sapere ai nostri lettori quali sono le principali caratteristiche di questi processi e, soprattutto, come sono cambiati duranti gli anni.

Quali sono le principali differenze tra l’iter previo relativo alla nullità del matrimonio civile e quello relativo, invece, alla nullità del matrimonio canonico?

«Sia il diritto civile che quello canonico prevedono la possibilità di ricorrere al procedimento di nullità del matrimonio, ossia la nullità del matrimonio civile dinanzi al giudice civile e del matrimonio canonico dinanzi al giudice ecclesiastico, in presenza di specifici motivi che ne inficiano la validità che possono essere classificati come impedimenti, vizi di forma o vizi del consenso e secondo la normativa peculiare a ciascun ordinamento di cui traccio una breve sintesi.   

L’Ordinamento italiano con il termine nullità accorpa motivi di inesistenza, di annullamento e di annullabilità del matrimonio. Generalmente, salvo qualche eccezione, sono previsti limiti temporali per proporre l’azione di nullità che sono un anno dalla celebrazione o dalla scoperta della causa, sempre che non si siano tenuti comportamenti contrari alla nullità.  Gli effetti giuridici della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio civile  retroagiscono al momento del matrimonio, che si considera come mai avvenuto, con la conseguenza di ottenere la libertà di stato. Con la dichiarazione di nullità vengono meno, tra l’altro, tutti i diritti economici tra i coniugi, eccetto l’eventuale congrua indennità a carico del coniuge colpevole e a favore del coniuge in buona fede o il mantenimento triennale in favore del coniuge più debole quando entrambi i coniugi siano in buona fede.  I figli nati dal matrimonio conservano, invece, tutti i diritti come se il matrimonio fosse valido. Qualora i coniugi siano ancora conviventi al momento della richiesta il giudice può disporre la separazione degli stessi in corso di causa. Il giudizio di nullità è introdotto davanti al competente Tribunale civile con citazione in caso di disaccordo dei coniugi o con ricorso   

Per il diritto canonico il sacramento del matrimonio, così come tutti i sacramenti, è un segno indelebile, con la conseguenza che, una volta contratto validamente, non può essere cancellato o rimosso. Dunque, la nullità del matrimonio canonico contempla solo motivi di inesistenza del sacramento che si raggruppano in vizi di forma, impedimenti dirimenti e vizi del consenso. In relazione a questi ultimi, va considerato che il sacramento del matrimonio si realizza validamente quando la volontà con cui ciascuno degli sposi esprime il consenso alle nozze sia  piena, libera ed adeguata all’impegno matrimoniale. In assenza di una volontà piena, libera e consapevole il consenso è viziato e il sacramento non è valido, ossia inesistente, e ne viene dichiarata la nullità. Il giudice canonico con la sentenza si limita alla dichiarazione di nullità del matrimonio senza alcuna statuizione economica o riguardo ai figli. In ambito canonico, inoltre, non sono previsti limiti temporali per proporre l’azione (in quanto se il sacramento è inesistente lo è sempre)  e  la causa può essere iniziata (da uno o da entrambi i coniugi) in ogni momento senza limiti temporali, cioè decorsi anche molti anni dalla celebrazione del matrimonio e in presenza di figli. Al momento del deposito del libello è, tuttavia, necessario dimostrare l’intervenuta separazione dei coniugi, che dovrà essere, quindi utilmente documentata. Nel giudizio canonico l’atto introduttivo del giudizio è sempre il “Libello”, cioè un ricorso,   sia in caso di disaccordo che in caso di accordo dei coniugi, questo per sottolineare che in ambito canonico il giudizio è teso a ricercare la verità sul matrimonio e a questo sono invitate le parti, senza giudizi di colpevolezza dell’uno o dell’altro.

Ciò detto, va notato che in alcuni casi i motivi di nullità sono coincidenti tra i due ordinamenti (ad es. il vizio di mentire al momento della celebrazione del matrimonio, la violenza posta in essere dall’esterno per estorcere il consenso, l’errore sulla persona, il precedente matrimonio, la simulazione etc.), ma, rimandando a quanto segnalato prima a proposito dell’importanza del consenso dei coniugi per la validità del sacramento,   il diritto canonico pone l’attenzione anche ad aspetti che riguardano il processo decisorio interno e la formazione della volontà di ciascun coniuge nel  consenso matrimoniale. Perciò, tra i motivi di nullità canonica, vi sono anche quelli che concernono in senso lato la c.d. libertà interna di uno o di entrambi i coniugi. Per riprendere l’esempio della violenza, nel diritto canonico accanto alla violenza indotta dall’esterno è previsto anche il c.d. timore reverenziale, che è il particolare vissuto di chi anche solo internamente, soggiace all’autorità altrui e, in virtù di ciò, presta il proprio consenso al matrimonio. Ancora, nell’ordinamento italiano la simulazione è presa in considerazione solo se vi sia un accordo espresso di entrambi i coniugi teso ad escludere gli effetti del matrimonio, nel diritto canonico la volontà simulatoria può riguardare invece anche solo uno dei due coniugi, può non essere stata espressa esternamente  (riserva mentale) e avere ad oggetto anche solo uno dei beni e proprietà essenziali del matrimonio (indissolubilità, prole, bene del coniuge, fedeltà, sacramentalità).  

Pertanto, nell’iter previo sia al giudizio canonico che a quello civile sono necessari colloqui approfonditi tra Cliente ed Avvocato ( Rotale per il giudizio canonico o Civilista esperto in diritto di famiglia per la nullità civile) per vagliare gli argomenti utili ad individuare correttamente il motivo o i motivi di nullità della fattispecie concreta, valutando anche la disponibilità delle opportune prove, sia testimoniali che documentali, da allegare all’atto introduttivo del giudizio assieme alle certificazioni relative al matrimonio ed eventuali perizie (mediche o psichiche). Nel giudizio civile sarà inoltre necessario valutare previamente  se siano nati figli dal matrimonio, se sia già stata intervenuta separazione giudiziale tra le parti, e se sussista la buona fede ovvero la colpa di uno o di entrambi i coniugi nella nullità, ciò ai fini della possibile richiesta di separazione in corso di causa anche per la tutela dei figli (nel caso in cui i coniugi non siano ancora separati) e per valutare la possibilità o meno di  assegno periodico o  di indennizzo a favore del coniuge in buona fede. Nel diritto civile, inoltre è necessario valutare previamente l’esistenza dei presupposti temporali stabiliti dal diritto.»

Quali sono, invece, le conseguenze posteriori alla nullità del matrimonio canonico? Inoltre, un processo di nullità matrimoniale con esito positivo conferma anche una nullità “automatica” del matrimonio civile per una stessa coppia? O, al contrario, sono due processi distinti che una coppia deve sostenere affinché il proprio matrimonio sia nulla sia dinanzi la Chiesa sia dinanzi lo Stato?

«Come visto, il processo canonico di nullità è teso unicamente ad accertato se il sacramento del matrimonio delle Parti si è formato validamente oppure no, ossia se sia venuto ad esistenza o se debba essere dichiarato inesistente. In questo ultimo caso il matrimonio canonico è dichiarato nullo e le Parti, una volta che la sentenza è divenuta esecutiva e annotata sui registri di battesimo e di matrimonio, risultano non aver mai contratto il matrimonio canonico.  Ne discende che ciascuna delle Parti ha accesso ai sacramenti e può liberamente risposarsi in Chiesa.  

La sentenza di nullità del matrimonio religioso non ha efficacia giuridica nello Stato italiano né spiega i suoi effetti sul matrimonio civile. Come visto sopra il giudice civile può dichiarare la nullità del matrimonio civile e quello canonico la nullità del matrimonio canonico. Tuttavia, in virtù dei concordati tra Stato e Chiesa, nel caso di matrimonio concordatario (cioè il matrimonio che ha effetti sia civili che religiosi) è tuttavia possibile, una volta ottenuta l’esecutività della sentenza canonica,  avviare un procedimento distinto che è  il giudizio di delibazione dinanzi alla competente Corte d’Appello italiana, attraverso  la citazione dell’altra parte, o con ricorso di entrambi se la richiesta è congiunta, ma sempre con il patrocinio di un avvocato. Va precisato che il giudizio di delibazione della sentenza canonica di nullità è una vera e propria causa, che termina con la sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda di delibazione, nella quale va dimostrato che  nel giudizio canonico si sono rispettati i diritti delle Parti di agire e resistere in giudizio, che la sentenza non è contraria ad altra sentenza del giudice italiano passata in giudicato, che non è pendente dinanzi ad altro giudice italiano un giudizio fra le stesse parti e con il medesimo oggetto instaurato prima del giudizio ecclesiastico, e la non contrarietà all’ordine pubblico italiano. Va evidenziato che il Giudice civile valuterà la sentenza canonica sotto questi profili, ma non nel merito della nullità. A seguito di recente giurisprudenza, nel caso in cui vi sia l’opposizione dell’altra parte, sarà invece oggetto di  valutazione anche la durata del matrimonio che in linea generale, salvo ipotesi specifiche, non dovrà essere superiore ai tre anni. Una volta ottenuta la delibazione, il matrimonio è nullo anche  per gli effetti civili con le stesse conseguenze dell’annullamento dinanzi al giudice civile già viste precedentemente. Da notare che il procedimento di delibazione può essere avviato anche qualora sia già intervenuta sentenza di divorzio, nel qual caso, se la sentenza di divorzio è già passata in giudicato (cioè non è più appellabile) le statuizione economiche ivi previste in favore del coniuge rimangono ferme.»

Parliamo dell’ultima riforma di Papa Francesco circa la nullità del matrimonio canonico: il Papa, dopo tre secoli, ha modificado le procedure di questo iter, promuovendo il “processus brevior”, riducendo così le lunghe attese di una sentenza di nullità del matrimonio religioso. Come cambiano effettivamente queste procedure? Negli ultimi anni sono state effettivamente più celeri? Qual è il tempo di attesa, attualmente, affinché questo processo possa andare a buon fine?

«Con la riforma del 2015 Papa Francesco ha introdotto diverse novità tese ad accelerare il processo di nullità canonica. In primo luogo è stata eliminata la necessità della doppia sentenza conforme, - cioè di due sentenze affermative (= che dichiarano la nullità del matrimonio canonico) ottenute in due o più gradi di giudizio. Per chiarire meglio, prima della riforma per ottenere l’esecutività della sentenza e l’annotazione nei registri di battesimo e di matrimonio, dopo la prima sentenza affermativa, la causa doveva essere inviata al successivo grado di giudizio per ottenere il decreto di ratifica della sentenza o un nuovo esame della causa al cui esito poteva essere  emessa sentenza affermativa, nel qual caso era raggiunta la conformità di due sentenze, o negativa con la conseguenza di dover procedere a successivi gradi di giudizio sino alla conformità.  Quindi a partire dall’entrata in vigore della  riforma del 2015 è sufficiente una sola sentenza affermativa per ottenere l’esecutività, con evidente abbreviazione dei tempi. Inoltre, è stato introdotto il processo “brevior” (cioè più breve) per determinati casi, mentre è stato mantenuto il processo ordinario per tutti gli altri casi. Per poter accedere al processus brevior innanzi tutto è necessario che entrambe la Parti siano d’accordo sulla richiesta di nullità e sui capi di nullità invocati. E’ necessario, poi, che la nullità del matrimonio appaia manifesta, ovvero sostenuta da argomenti e prove particolarmente evidenti, tanto da dover richiedere un’istruttoria ridotta nei tempi.  La breve durata del matrimonio, lo stato di gravidanza al momento delle nozze, la mancanza di fede, etc. sono ritenuti indizi utili affinché il libello sia ammesso al processus brevior. I termini previsti per l’istruttoria sono stati assai ridotti, così come quelli per la notificazione della sentenza pronunciata dal Vescovo, che è il giudice del processus brevior, tanto che in molti casi la durata di questo processo è di circa tre  mesi.   Nel caso di processo ordinario, a cui si dovrà fare ricorso quando non vi sia l’accordo tra i coniugi e/o qualora non ricorrano gli altri presupposti per l’ammissione al processo più breve, la tempistica dipenderà prevalentemente dall’istruttoria necessaria a dimostrare il motivo di nullità invocato e da fattori peculiari ad ogni singola causa e Tribunale ecclesiastico. Nella media  si può indicare un tempo di circa 12 mesi, ma è sempre necessario valutare caso per caso.»

Si parla, almeno da due-tre decenni, di una crisi etica e spirituale profonda. Dal 2014 ad oggi ad esempio, secondo una ricerca sulla religiosità in Italia commissionata dall’associazione Uaar alla Doxa, il numero dei credenti cattolici è diminuito di oltre il 7%. Questa crisi della fede, pertanto, ha portato a una diminuzione di richieste?

«E’ vero che la crisi di fede degli ultimi anni ha investito sia l’Italia che altri paesi ed ha portato alla diminuzione dei matrimoni religiosi. Si è di conseguenza verificata una diminuzione delle cause di nullità, ma non proporzionale al calo dei matrimoni, in quanto la recente riforma e il conseguente impatto mediatico ha raggiunto e stimolato molti fedeli che prima non avrebbero iniziato una causa di nullità canonica, ritenendo erratamente che fosse destinata solo a poche élite. Oggi è stato compreso che tale giudizio oltre ad essere accessibile a tutti è anche uno strumento non solo utile ma anche molto importante per la vita spirituale dei fedeli divorziati o separati.»

Per avere più informazioni sull'Avv. Sorcini, potete visitare il loro profilo facendo clic qui.

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