OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO ED ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'ENTE DI PREVIDENZA
Diritto del lavoro - Opposizione a verbale ispettivo - Onere della prova - Rapporto di lavoro subordinato
Con la sentenza n. 97/2020, il Tribunale di Chieti - Sezione Lavoro - è tornato a ribadire due principi molto importati nell'ambito del contenzioso lavoristico. In particolare, il Giudice, richiamando a sostegno alcune recenti decisioni della Supremo Collegio, ha precisato che "l'opposizione avverso il verbale di accertamento dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione relativo a diritti e obblighi inerenti il rapporto previdenziale, con la conseguenza che grava sull'ente previdenziale, convenuto formale e attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo".All'azienda da me assistita era stato contestato dall'Istituto Previdenziale di aver impiegato alle proprie dipendenze due lavoratrici con dei contratti di prestazione d'opera ex. art. 2222 c.c. "fittizi", dietro i quali si celava un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.Il Giudice ha, dunque, precisato che "era onere dell'Inps allegare e provare elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo modalità individuate dal datore di lavoro", e ha annullato l'avviso di addebito ritenendo che dalle dichiarazione rese dai testi non fosse desumibile la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
La decisione assunta dal Tribunale di Chieti appare più che corretta per ben due motivi; n primo luogo, perchè, come affermato dalla giurisprudenza, l'Istituto previdenziale non può fondare, unicamente,le proprie difese sul verbale ispettivo redatto dai propri funzionari, anche perchè le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dai funzionari dell'ente non sono assistite da fede privilegiata diversamente dal verbale cui accedono; in secondo luogo, perchè la prova circa la sussistenza di un rapporto subordinato deve essere rigorosa, e quindi, nel corso dell'istruttoria deve essere fornita la prova della sussistenza di tutti gli indici tipici della subordinazione. In difetto di tale prova, è giocoforza, che una richiesta in tal senso venga rigettata, come accaduto nel caso in oggetto.