Successione ereditaria: lesione di legittima
Come reintegrare la quota del patrimonio ereditario che spetta per legge ai legittimari o riservatari
Viene definita "quota di legittima" quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa, in quanto spettante per legge a soggetti (detti legittimari o anche riservatari) legati al de cuius (soggetto della cui successione si discute) da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.
Pertanto, il patrimonio ereditario sarà composto da una quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre e da una quota di legittima (o riserva), della quale il testatore non può disporre a favore di estranei perché spettante per legge ai legittimari.
Nel caso in cui la quota di legittima è intaccata, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima. Per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l'azione di riduzione, volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno prodotto la lesione stessa.
Pertanto, occorrerà fare una semplice operazione matematico-contabile, ossia la "riunione fittizia", che imputa al patrimonio del de cuius il valore dei beni a lui intestati, decurtato dai debiti (cosiddetto relictum) e tutte le donazioni compiute da lui in vita (cosiddetto donatum).
La somma del relictum e del donatum rappresenta l'asse patrimoniale su cui possono fare affidamento i legittimari.
L'azione di riduzione, se esperita vittoriosamente, comporta l'automatica riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle porzioni degli eredi legittimi, con effetti che retroagiscono al momento dell'apertura della successione. Essa può essere esperita anche dagli eredi e dagli aventi causa dei legittimari ed è soggetta all'ordinario termine di prescrizione di dieci anni, che cecorrono dall'apertura della successione.
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