Abuso della legge 104/92
La Cassazione indica come legittimo il licenziamento nei confronti del lavoratore che abusa dei permessi previsti dalla legge 104/92
È legittimo il licenziamento del lavoratore che abusa del permesso legge 104. A statuirlo è stata la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17968 del 13.09.2016.
La legge 104/92 prevede per il lavoratore il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, e coperto da contribuzione figurativa, per motivi di assistenza nei confronti di un familiare disabile oltre alla possibilità di richiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito per i genitori di un bambino con disabilità, fino al compimento dei 3 anni d'età.
Tuttavia, se il permesso è usufruito per ragioni diverse dall'assistenza al familiare disabile, il dipendente può essere legittimamente licenziato.
La Corte di Cassazione si è pronunciata affermando che: "i permessi devono essere fruiti in coerenza con la loro funzione. In difetto di tale nesso causale diretto tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza, devono ritenersi violati i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo. Tanto rileva anche ai fini disciplinari".
I fattori che legittimano il licenziamento del dipendente, pertanto, sono la gravità della condotta, l'abuso del permesso legge 104 e la sua sistematicità.
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