Assegno divorzile. Condizioni per il riconoscimento dell
Viene riconosciuto l’assegno a carico dell’eredità previsto dall’art.9 bis della L.898/70 solo se viene dimostrato il reale stato di bisogno.
E' del 15 luglio 2017 la sentenza del Tribunale di Roma, che segue il filone giurisprudenziale sul tema (tra cui Cass.1253 del 27 gennaio 2012) che rigetta la domanda di una ex moglie che aveva ottenuto in sede di divorzio il relativo assegno in quanto l'assegno a carico dell'eredità previsto dall'art 9 bis della legge divorzile ha natura assistenziale e per essere riconosciuto l'ex coniuge deve trovarsi in stato di bisogno reale. Lo stesso ex coniuge deve mancare delle risorse economiche che gli permettano di soddisfare esigenze primarie di vita e la quantificazione di detto assegno deve tener conto degli elementi indicati dall' art 9 bis citato ovvero oltre che alla misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche fermo restando che l'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 della legge divorzile sono stati soddisfatti in unica soluzione.
E' il richiedente che deve dimostrare lo stato di bisogno reale e quindi di essere privo dei mezzi che occorrono per far fronte alle proprie esigenze di vita. L'entità del bisogno deve essere valutata secondo il contesto sociale ed economico di chi richiede l'erogazione dell'assegno a carico dell'eredità e del "de cuius" in analogia a quanto previsto dall'art 438 cod.civ. in materia di alimenti.
La condizione esistenziale definita dal codice civile come stato di bisogno infatti si identifica in quello stato personale, reddittuale e patrimoniale in cui versa colui che non abbia risorse reddittuali e patrimoniali e non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze primarie.
Nel caso esaminato dal Tribunale della Capitale il richiedente l'assegno non ha fornito indicazioni sufficienti in merito ai redditi percepiti, al proprio patrimonio mobiliare , a quanto ammontava il saldo del suo conto corrente alla destinazione di somme percepite dalla vendita di un immobile malgrado l'onere di provare la sussistenza dello stato di bisogno presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno a carico dell'eredità dell'ex coniuge defunto, da qui la mancanza dei presupposti per porre a carico dell'eredità l'assegno.