Cedolare secca e applicabilità a conduttori persone giuridiche

Sent. 3529/25/15: nulla questioni se il locatore sceglie di avvalersi del regime della cedolare secca quando la parte conduttrice è una società.

28 MAR 2017 · Tempo di lettura: min.
Cedolare secca e applicabilità a conduttori persone giuridiche

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie il ricorso di una proprietaria di un immobile locato ad un uso abitativo ad una società: la locatrice chiede l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dalla Direzione Provinciale II di Milano relativamente al mancato versamento dell'imposta al momento del rinnovo del contratto di locazione.

In particolare, la ricorrente sottolineava che il contratto di locazione stipulato veniva sottoposto per scelta della stessa al pagamento d'imposta con l'opzione per la cedolare secca ex art. 3, comma 11 del D. Lgs. 23/2011. L'applicazione della cedolare secca comporta la sostituzione delle imposte dovute sui redditi da locazione quali Irpef e addizionali, imposta di registro e imposta di bollo e si applica agli immobili adibiti ad uso abitativo.

La DP II di Milano, dal suo canto, si difende nel merito rilevando la personalità giuridica della parte conduttrice premettendo che il regime della cedolare secca è riservato alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà.

La Commissione Tributaria di primo grado, così, respinge le controdeduzione dell'Ufficio sottolineando che "l'addotta preclusione dell'Ufficio al diritto di optare per il regime facoltativo d'imposizione […] è illegittima in quanto non prevista dalla norma".

In conclusione, a nulla rileva la personalità della parte conduttrice essendo, quella della cedolare secca, una scelta riservata al locatore il quale, questo sì, deve comunicare alla parte contrattuale la scelta effettuata in modo da renderla edotta circa le conseguenze che una scelta di questo tipo comporta.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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