Cointestazione tra i coniugi del conto corrente - Presunzione di comproprietà delle somme depositate - Limiti
Cointestazione conto corrente - Presunzione di comproprietà delle somme - Onere della prova - Irrilevanza della provenienza
Con l'ordinanza 20452/17 del 28 agosto .17 la Suprema Corte, dopo aver dato atto del fatto che le somme giacenti su di un conto corrente cointestato ai coniugi - ex art. 1854 c.c. - si presumono in comunione e così di proprietà dei medesimi pro quota del 50% ciascuno, chiarisce che, ai fini di una valida prova contraria, idonea a vincere tale presunzione (e così al fine di poter considerare le somme di pertinenza di uno solo di essi, ovvero di loro pertinenza in quota diversa da quella del 50% ciascuno), è insufficiente - siccome irrilevante e non dirimente - la prova della provenienza delle somme da un parente di detto coniuge (nella fattispecie il padre, che le aveva versate mediante accredito in conto corrente), ben potendosi - invece - trattare di donazione fatta in favore di entrambe i coniugi, all'epoca peraltro armoniosamente conviventi.
Ne consegue la necessità di una prova più articolata (seppur anche solo mediante presunzioni gravi, precise e concordanti), nello specifico atta ad escludere l'ipotesi della regalia in favore di entrambe i coniugi.
Trattasi, in buona sostanza, di una vera e propria inversione dell'onere della prova, gravante sulla parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, discendente dalla norma.
Va da sè che chi non vuole che gli accrediti di terzi, anche se parenti strettissimi, siano imputabili a sé stesso o ad uno specifico soggetto (e così in favore di uno solo dei correntisti cointestatari), dovrà provvedere con opportuna cautela, meglio se ex ante e così, ad esempio, almeno dalla disposizione di bonifico del terzo, che dovrà adeguatamente giustificare l'accredito.
L'altro cointestatario, invece, al fine di ottenere la restituzione della "quota di competenza" dovrà semplicemente provare i prelievi del coniuge, potendo agire anche mediante richiesta di decreto ingiuntivo avanti il Giudice competente. A quel punto, sarà il coniuge cointestatario gravato dall'onere di comprovare che la somma prelevata - seppur giacente su un conto corrente cointestato - è di sua esclusiva proprietà.
A disposizione per ogni approfondimento, porgo cordiali saluti.