Come sciogliere il matrimonio
Procedura consensuale: in Tribunale, con negoziazione assistita, in Comune dal Sindaco.
L'Avv. Annalisa Alpi ci spiega nel dettaglio come sciogliere il matrimonio.
- In tribunale
Per il divorzio congiunto la procedura in Tribunale prevede l'assistenza da parte di un solo avvocato, o fino ad un massimo di due avvocati ciascuno. L'introduzione della domanda per il divorzio congiunto avviene con ricorso presentato, dai coniugi congiuntamente, nel quale gli stessi stabiliscono le condizioni e i patti del divorzio all'interno del ricorso.
Il Tribunale, anche in questo caso, è tenuto a tentare la conciliazione dei coniugi, all'esito della quale emetterà sentenza di divorzio contenente gli accordi raggiunti.
- Con la negoziazione assistita
Con la procedura della negoziazione assistita i coniugi necessitano obbligatoriamente almeno di un avvocato per parte. Occorre concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti; in ogni caso, non può essere inferiore ad 1 mese né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.
La convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente. L'accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati. L'accordo concluso deve essere poi trasmesso al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio.
L'avvocato è tenuto a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato iscritto o trascritto, l'accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni.
- Dinnanzi all'ufficiale di stato civile
I coniugi possono concludere anche innanzi all'ufficiale dello stato civile (Sindaco) un accordo per il divorzio. I coniugi possono farsi assistere da un avvocato, anche se non sussiste obbligo di assistenza legale.
L'accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni può essere concluso esclusivamente da coniugi senza: figli minorenni o maggiorenni, incapaci o portatori di handicap, economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi, con l'assistenza discrezionale di uno o più avvocati, comunicano personalmente all'ufficiale dello stato civile la loro volontà di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento dello stesso, secondo le modalità tra loro concordate.
La norma precisa che i coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare siano riconvocati dall'ufficiale dello stato civile non prima di trenta giorni, per la conferma dell'accordo.
Dopo 25 anni che i coniugi vivono separatamente il matrimonio si può sciogliere d'ufficio oppure occorre il consenzo di entrambi?