Coronavirus: legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio minore.
Ecco un articolo che dimostra come l'evolversi del Coronavirus muta la capacità dei Giudici di interpretare ed adeguare il comando legislativo alla realtà concreta.
Coronavirus: legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio minore.
Ecco un articolo che dimostra come l'evolversi del Coronavirus muta la capacità dei Giudici di interpretare ed adeguare il comando legislativo alla realtà concreta.
Il Tribunale di Bari in un'ordinanza depositata il 26 marzo scorso ha ritenuto legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio minore residenti in due Comuni diversi, al fine di rispettare le disposizioni volte a contenere il contagio da COVID-19.
La vicenda ha tratto origine dall'istanza con la quale la madre - convivente con il figlio minore - ha chiesto al Giudice la sospensione degli incontri tra il figlio ed il padre, residente in un Comune diverso.
Nello specifico, il Tribunale ha rilevato che gli incontri tra figli minori e genitori che dimorano in due Comuni diversi non sono in linea con le condizioni di sicurezza previste dai d.p.c.m. del 9, 11, 21 e 22 marzo 2020.
Al fine di contenere il contagio il Tribunale ha ritenuto che, poiché lo scopo della normativa è la limitazione dei movimenti sul territorio (compresi gli spostamenti da un Comune all'altro), a questa devono attenersi tutti i cittadini, tra cui i minori.
Inoltre, il Tribunale ha osservato che, nel caso specifico, non sarebbe stato possibile verificare se, durante gli incontri con il padre, il minore fosse stato esposto a rischio sanitario.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l'istanza depositata dalla madre del minore, ritenendo opportuno interrompere fino al 3 aprile 2020 le visite paterne, stabilendo l'opportunità di esercitare il diritto di visita attraverso lo strumento della videochiamata o Skype.
Si tratta di un provvedimento "sorprendente" rispetto al panorama normativo in materia, in attesa di essere confermato o revocato all'udienza di trattazione già fissata dal Giudice.
Ai posteri l'ardua sentenza!