Cosa fare con le chiavi di casa dopo la separazione?
La domande più comune in tema di separazioni e divorzi? Se il coniuge estromesso dalla casa coniugale ha diritto a conservare le chiavi di casa ed entrare liberamente.
Commette reato di violazione di domicilio chi si introduce nella casa familiare, anche se di proprietà, che sia stata assegnata al coniuge dal giudice della separazione.
Entrare in casa propria, dopo che questa è stata assegnata all'altro coniuge a seguito di un procedimento di separazione giudiziale, fa scattare una condanna penale. Accade spesso che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale da parte del giudice della separazione non venga preso di buon grado dal coniuge estromesso. Ciò non solo a causa della conseguente necessità per quest'ultimo di procurarsi una nuova collocazione abitativa (sobbarcandosi così nuove spese), ma soprattutto per l'impossibilità di ricavare un reddito dal bene (grazie alla sua vendita o locazione) quando egli ne si sia anche proprietario (o comproprietario).
La pronuncia del tribunale, infatti, fa perdere al coniuge cui non sia stato assegnato l'immobile ogni diritto di uso e godimento su di esso. Ne consegue che, nel caso in cui questi si introduca in modo arbitrario nell'immobile assegnato all'ex, rischia la condanna per il reato di violazione di domicilio, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la pena più severa (da tre a cinque anni) se commesso con violenza sulle cose o sulle persone.
La sentenza
È quanto ricorda la Cassazione in una recente sentenza. Il caso è quello di una ex moglie che, forzando la porta d'ingresso, si era introdotta all'interno dell'ex casa coniugale assegnata al marito e lo aveva aggredito dopo aver danneggiato le suppellettili dell'appartamento. In particolare, la Suprema Corte sottolinea che, affinché possa individuarsi la responsabilità penale in capo al coniuge, sono da considerarsi irrilevanti circostanze quali:
- il titolo di proprietà (o comproprietà) sul bene: esso è infatti indipendente dal diritto al pieno godimento da parte dell'assegnatario;
- l'aver ricevuto le chiavi di casa dall'ex: il possesso delle chiavi non autorizza, infatti, il soggetto estromesso ad introdursi nell'immobile contro la volontà dell'assegnatario e, tra l'altro, contrasta con l'ingresso forzato in casa.
Stesso reato, vale la pena ricordarlo, lo commette anche il coniuge che, a seguito del provvedimento del giudice, si rifiuti di lasciare la casa coniugale, in quanto l'assegnatario dell'immobile ha diritto, dopo la separazione, a veder rispettata la propria vita privata e assicurata la cessazione di una convivenza divenuta ormai intollerabile.
A tale riguardo giova però precisare che, anche qualora i coniugi vivano sotto il tetto coniugale da "separati in casa", è sempre necessario attendere che il giudice si pronunci sull'assegnazione del bene prima di prendere qualsiasi iniziativa.
In mancanza, infatti, il coniuge che decida di cambiare le serrature della casa familiare in comproprietà - anche se l'ex si allontana volontariamente preannunciando la volontà di separarsi - incorrerebbe nell'ulteriore reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale rappresenta, quindi, uno spartiacque essenziale al fine della individuazione della eventuale responsabilità penale in capo a uno o all'altro dei coniugi.