Criteri di calcolo dell'assegno divorzile
In assenza di indicazioni normative sul punto, la Giurisprudenza ha posto alcuni "parametri" a cui far riferimento.
Nel nostro ordinamento non vi sono parametri precisi per calcolare l'ammontare dell'assegno di mantenimento e divorzile.
La Giurisprudenza, tuttavia, ha stabilito una serie di circostanze a cui far riferimento, quali, ad esempio, il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, le effettive possibilità finanziarie ed economiche del coniuge onerato, l'apporto dato dal coniuge beneficiario alla famiglia e ai figli durante il matrimonio, l'età del coniuge beneficiario e la sua capacità lavorativa.
Non vi è dubbio, poi, che anche e soprattutto la durata del matrimonio incida sull'assegno riconosciuto. Di recente è intervenuto, sul punto, il Tribunale di Roma, con Sentenza dell'08.01.2016.
Si è precisato che le fasi in cui si articola l'accertamento del diritto all'assegno divorzile sono due:
- verifica in astratto dell'esistenza del diritto, tenendo conto sia del tenore di vita goduto durante il matrimonio che della capacità lavorativa del coniuge richiedente, procedendo già a determinare il tetto massimo dell'assegno, individuando quali somme siano idonee a superare l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento dell'istante;
- determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione di separarsi, della durata del rapporto di coniugio, del contributo personale ed economico che ciascuno ha dato alla conduzione familiare e del patrimonio di ciascuno o comune.
Sono un avvocato abbonata del portale. Questo articolo è sbagliato. Esistono eccome criteri di legge per determinare l'assegno. Li prevede l'art. 5 comma 6 della Legge 898 del 1970: 6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive". La giurisprudenza li ha solo corroborati.