Danni da emotrasfusione
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione sanguigna decorre dalla domanda per ottenere l’indennizzo di cui alla legge 210/1992.
In occasione di un ricovero effettuato nel 1984, a seguito di una emotrasfusione sanguigna, la madre di un nostro assistito contraeva il virus dell'HIV e successivamente dell'HCV.
Nel settembre del 2010, la danneggiata conveniva in giudizio il Ministero della Salute e l'Azienda ospedaliera che aveva praticato l'emotrasfusione per richiedere il risarcimento dei danni subiti. Nelle more del giudizio, l'attrice decedeva e la domanda veniva proseguita dai suoi eredi i quali facevano valere iure successionis le domande già avanzate dalla di loro madre.
Con sentenza n. 3799/2014, il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio vantato dall'attrice rilevando che, essendo determinante l'epoca in cui la condotta illecita spiega i suoi effetti in maniera virulenta con carattere di riconoscibilità, per l'individuazione dello stesso assume rilievo il momento in cui il danneggiato abbia acquisito conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno e della sua riconoscibilità eziologica alla trasfusione.
Per il Tribunale di Palermo, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria si debba tenere conto del momento di presentazione della domanda di liquidazione dell'indennizzo ai sensi della legge 210/2005
È da quel momento, dunque, che la vittima del contagio ha una sufficiente percezione sia della malattia, sia del contagio, che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche. Nel caso in esame, l'attrice aveva inoltrato nell'ottobre del 2005 domanda per la liquidazione dell'indennizzo ai sensi della legge 210/1992 che veniva accolta.
Considerato che la notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti risale al Settembre 2010, secondo il Tribunale, al momento della proposizione della domanda risarcitoria, il quinquennio per la prescrizione della responsabilità extracontrattuale non era ancora decorso.
Il Tribunale di Palermo ha ritenuto, pertanto, essenziale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, l'effettiva consapevolezza da parte del danneggiato nel nesso eziologico della patologia sofferta con la trasfusione o la somministrazione di emoderivati.
A nulla varrebbe, secondo il giudice di merito, la circostanza che la danneggiata abbia scoperto di essere affetta da patologia virale dagli esiti di accertamenti diagnostici o che dalla prodotta documentazione sanitaria emerga un ricovero ospedaliero in cui le venne diagnosticata "pneumocistosi in paziente con AIDS", in quanto nessuna documentazione attesta la riconducibilità di essa alla trasfusione cui la medesima venne sottoposta più di dieci anni prima.
Da ciò discende che l'assenza da parte dell'attrice di siffatta consapevolezza osta alla decorrenza del termine di prescrizione coincidente con la piena consapevolezza dell'affezione nonché della connessione con l'avvenuta trasfusione che nel danneggiato sorge dalla proposizione della domanda amministrativa per l'ottenere l'indennizzo.
Avv. Carlo Riela