Geometra e avvocato: incompatibilità fra le professioni
La Corte di Cassazione conferma l'incompatibilità attraverso la Legge n. 247/2012.
Può un avvocato essere iscritto a un altro albo come quello dei geometri? Ecco la risposta della Corte di Cassazione.
La sentenza numero 26996 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 27 dicembre 2016 ha voluto rimarcare l'incompatibilità fra la professione forense e lo svolgimento di altri lavori. In questo caso concreto ad essere stato preso in esame è stata il caso di un abogado, cancellato dalla sezione speciale dell'albo degli avvocati, in quanto era iscritto contemporaneamente a quello dei geometri.
Questa decisione era stata presa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma seguendo quanto disposto dall'art. 18 della Legge del 31 dicembre 2012, n. 247, intitolata "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", rispetto alla contemporanea iscrizione dell'abogado ad altri albi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, affermando l'incompatibilità fra le due professioni e le due iscrizioni.
La difesa dell'abogado, invece, ha utilizzato un'altra interpretazione dell'articolo 18, secondo cui è possibile essere iscritti a diversi albi nel caso in cui una delle due professioni non venga svolta e non ci sia una produzione di reddito. L'abogado, infatti, non svolgeva la professione di geometra pur essendo iscritto all'albo.
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, appoggiando la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ha spiegato le sue ragioni sempre attraverso l'art. 18 della Legge n. 247 del 2012. In questo caso l'incompatibilità con la professione forense è dovuta allo svolgimento di altra attività di lavoro autonomo. Secondo l'ordinamento la professione di avvocato è
«incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio».
La legge, inoltre, consente l'iscrizione ad altri albi ma solamente in riferimento alle eccezioni comprese dalla legge stessa. Esiste compatibilità con l'iscrizione all'albo degli avvocati unicamente per queste professioni: commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, pubblicisti e revisori contabili.
L'iscrizione all'albo dei geometri, dunque, non è fra le eccezioni previste dalla legge. Questa incompatibilità si traduce nella cancellazione dell'albo pur non essendo in presenza dell'esercizio dell'altra professione. La legge n. 247 e il relativo articolo 18, infatti, hanno l'obiettivo di assicurare l'indipendenza dell'esercizio della professione forense. Non si tratta, di una restrizione della libertà, quanto piuttosto una protezione della stessa professione e dei clienti. Se ci si vuole iscrivere all'albo degli avvocati, sarà possibile farlo attraverso la cancellazione dall'altro albo, in questo caso da quello dei geometri.
Durante la sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che:
«la diversità della professione di geometra, di natura essenzialmente tecnica, rispetto alle altre professioni dichiarate compatibili dal legislatore con il contemporaneo esercizio della professione di avvocato, esclude, per la diversità del tertium comparationis, che possa esservi spazio per un sindacato della ragionevolezza della disposizione normativa che, salve le previste eccezioni, non ammette che l'esercizio dell'attività di avvocato possa atteggiarsi a momento di una più complessa attività multidisciplinare svolta dal professionista».
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