Stalking: non vale l’estinzione del reato per condotte riparatorie

Il reato di stalking è stato eliminato dal gruppo dei reati inclusi nell'articolo 162-ter introdotto dalla recente riforma del processo penale.

11 DIC 2017 · Tempo di lettura: min.
Stalking: non vale l’estinzione del reato per condotte riparatorie

Dopo le proteste e una recente sentenza, il reato di stalking è stato escluso dai delitti che possono essere estinti attraverso le condotte riparatorie.

Una legge di conversione del decreto fiscale appena entrato in vigore modifica la disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie contenuta nella recente riforma del processo penale. L'obiettivo del testo è quello di escludere il reato di stalking da quella tipologie di delitti che si possono estinguere attraverso le cosiddette condotte riparatorie. La modifica è già in vigore, dopo la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale: «All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis"».

L'articolo 162 bis del codice penale, infatti, è proprio quello riferito ai cosiddetti "Atti persecutori", ossia al reato di stalking, che sancisce che:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita" (primo comma).

La riforma del processo penale, però, aveva introdotto l'articolo 162-ter all'interno del codice penale. In questo modo, i reati procedibili a querela possono essere estinti se l'imputato ha restituito, risarcito o eliminato le conseguenze dannose o pericolose legate al delitto commesso. Il primo comma di questo articolo, infatti, sancisce che:

"Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo".

Il reato di stalking è stato eliminato dal gruppo dei reati inclusi nell'articolo 162-ter anche a causa delle polemiche che ci sono state negli ultimi mesi legate alla riforma del processo penale. Uno dei casi che ha sollevato più proteste è stato quello legato a una sentenza del Tribunale di Torino. Un imputato di stalking ha deciso di offrire 1500 euro come risarcimento alla vittima, una donna che era stata più volte seguita dall'uomo. Proprio in applicazione della riforma del processo penale, nonostante la donna non avesse accettato il risarcimento, il reato è stato estinto in seguito alla condotta riparatoria, in quanto il giudice ha ritenuta idonea la somma versata dall'imputato.

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