Giudizi di separazione e divorzio pendenti
Cosa succede quando la separazione giudiziale è pendente in una fase fisiologica non avanzata?
Con Ordinanza del 26 febbraio 2016, il Tribunale di Milano risolve in tal senso la questione della contemporanea pendenza dei due giudizi, la cui trattazione separata e del tutto autonoma potrebbe dare origine a problemi sostanziali e processuali non di poco conto.
Nel caso specifico, il marito propone ricorso per separazione giudiziale in data 2 luglio 2014, davanti all'intestato ufficio; la moglie si costituisce aderendo alla richiesta di pronuncia di separazione; il Tribunale di Milano, con sentenza (parziale) del 2 settembre 2015 dichiara la separazione delle parti, con pronuncia sul solo status, rimettendo i coniugi dinanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del procedimento quanto alle domande accessorie (condizioni economiche, affidamento figli ecc).
Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2016, il marito presenta ricorso divorzile: infatti, in virtù delle modifiche apportate alla l. 898 del 1970, dalla l. 55 del 2015, la domanda per divorzio è proponibile decorso un anno dalla comparizione delle parti davanti al Presidente, tenutasi in data 22 gennaio 2016.
Stante la pendenza del giudizio di separazione, il ricorso, originariamente assegnato ad altro giudice, viene riassegnato al giudice estensore della presente ordinanza, già titolare della causa di separazione, in virtù dei criteri di distribuzione interna degli affari: in base ad essi, ove sia pendente il giudizio di separazione, è il medesimo magistrato (del giudizio separativo) a dover trattare l'eventuale sopravvenuto procedimento divorzile.
Si osserva nell'ordinanza che la contestuale trattazione del giudizio di separazione e di divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde a finalità evidenti:
- dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio.
- dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche, se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile.
Ma il Tribunale di Milano si spinge oltre: quando la separazione giudiziale sia pendente in una fase fisiologica non avanzata (nel caso di specie, sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.) il giudice di entrambe le cause potrebbe a questo punto anche valutare l'opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell'art. 274 comma I c.p.c., trattando di cause connesse.
La riunione, in caso come quello in esame, avrebbe una sicura utilità: nel procedimento di separazione, il Collegio dovrebbe pronunciarsi solo sul diritto della moglie a un assegno ex art. 156 c.c.; nel procedimento di divorzio, il Collegio, presumibilmente, dovrà decidere solo sullo status e sul diritto dell'ex coniuge a un assegno ex art. 5 l. 898 del 1970.
Peraltro, la riunione dei due procedimenti potrebbe munire il processo (riunito) del beneficio della trattazione unitaria e della comune piattaforma probatoria.